L'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia sul genocidio a Gaza
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La guerra in Medio Oriente, 16 febbraio 2024 - Pubblichiamo, tradotta in italiano, l'ordinanza con la quale la Corte Internazionale di Giustizia di La Haye (nella foto) ha disposto, il 26 gennaio 2024, misure cautelari per impedire la prosecuzione del genocidio israeliano a Gaza...
L'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia sul genocidio a Gaza
Pubblichiamo, tradotta in italiano ma senza alcuna pretesa di ufficialità, l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale la Corte Internazionale di Giustizia di Le Haye ha disposto, nei confronti di Israele, misure cautelari per fermare il genocidio a Gaza
26 GENNAIO 2024
ORDINANZA
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP
(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
____________
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DEL CRIMINE DI GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA
(AFRICA DEL SUD C. ISRALE)
INDICE
Paragrafi
LEGITTIMAZIONE 1-12
I. INTRODUZIONE 13-14
II. COMPETENZA PRIMA FACIE 15-32
1. Osservazioni preliminari 15-18
2. Esistenza di diverse valutazioni in tema di interpretazione, applicazione o esecuzione della convenzione sul genocidio 19-30
3. Conclusioni quanto alla competenza prima facie 31-32
III. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AFRICA DEL SUD 33-34
IV. I DIRITTI DI CUI SI CHIEDE LA PROTEZIONE E IL COLLEGAMENTO TRA QUESTI DIRITTI E LE MISURE RICHIESTE 35-59
V. RISCHIO DI PREGIUDIZIO IRREPARABILE E URGENZA 60-74
VI. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE 75-84
DISPOSITIVO 86
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
ANNO 2024
26 gennaio 2024
Ruolo generale n. 192
26 gennaio 2024
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DEL CRIMINE DI GENOCIDIO NELLA STRISCIA DI GAZA
(AFRICA DEL SUD c. ISRAELE)
RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
ORDINANZA
Presenti: sig.ra DONOGHUE, presidente; Sig. GEVORGIAN, vice-presidente; Sig.ri TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, Sig.re XUE, SEBUTINDE, Sig.ri BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, Sig.ra CHARLESWORTH, Sig. BRANT, giudici; Sig.ri BARAK, MOSENEKE, giudici ad hoc; Sig. GAUTIER, cancelliere.
La Corte Internazionale di Giustizia,
Così composta,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio,
Leti gli artt. 41 e 48 dello Statuto della Corte e gli artt. 73, 74 e 75 del Regolamento,
Rende la seguente ordinanza:
1. Il 29 dicembre 2023, la Repubblica sud-africana (di seguito: l’« Africa del Sud ») ha depositato nella Cancelleria della Corte un atto introduttivo del giudizio contro lo Stato di Israele (di seguito: « Israele ») concernenti asserite violazioni, nella Striscia di Gaza, degli obblighi imposti dalla convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (di seguito: la « convenzione sul genocidio » o la « convenzione »).
2. A conclusione della sua istanza, l’Africa del Sud « chiede rispettosamente alla Corte di affermare e giudicare che :
- la Repubblica sud-africana e lo Stato di Israele sono entrambi tenuti ad agire in conformità all’obbligo imposto dalla convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio di assumere, nei confronti dei membri del gruppo dei Palestinesi, tutte le misure ragionevoli in loro potere per prevenire un genocidio; e che
- lo Stato di Israele :
- a) ha omesso e continua ad omettere di osservare gli obblighi assunti aderendo alla convenzione sul genocidio, in particolare quelli enunciati all’articolo primo, letto congiuntamente con l’articolo II, alle lett. a), b), c), d) ed e) de l’articolo III, ed agli artt. IV, V e VI ;
- b) deve immediatamente porre fine a qualsiasi atto o iniziativa che violino tali obblighi, in particolare gli atti o le iniziative suscettibili di causare o continuare a causare l’uccisione di Palestinesi, di arrecare o continuare ad arrecare gravi danni all’integrità fisica o mentale dei Palestinesi, o di sottoporre o continuare a sottoporre intenzionalmente tale gruppo a condizioni di esistenza miranti alla sua distruzione fisica totale o parziale e deve rispettare pienamente gli obblighi che le sono imposti dalla convenzione sul genocidio, in particolare quelli enunciati all’articolo primo, alle lett. a), b), c), d) ed e) dell’articolo III ed agli articoli IV, V e VI ;
- c) deve garantire che le persone che commettono azioni quali il genocidio, l’associazione finalizzata al genocidio, l’incitamento diretto e pubblico a commettere il genocidio, il tentativo di genocidio e la complicità nel genocidio in violazione dell’articolo primo e delle lett. a), b), c), d) ed e) dell’articolo III siano punite da una giurisdizione nazionale o internazionale competente, come richiesto dagli articoli primo, IV, V e VI;
- d) a tal fine, e per dare effetto ai citati obblighi imposti dagli articoli primo, IV, V e VI, deve raccogliere e conservare, e fare in modo, permettere o non impedire, direttamente o indirettamente, che siano raccolti e conservati, gli elementi di prova relativi a questi atti genocidi commessi contro i Palestinesi di Gaza, ivi compresi i membri di questo gruppo che siano stati sfollati da Gaza;
- e) deve soddisfare ai suoi obblighi di risarcimento in favore delle vittime palestinesi, soprattutto, ma non solo, permettendo il ritorno nelle loro case, in tutta sicurezza e in modo dignitoso dei Palestinesi sfollati a forza o rapiti, nel pieno rispetto dei loro diritti umani e proteggendoli contro qualsiasi ulteriore atto di discriminazione, persecuzione e altri atti connessi, e fare il necessario per ricostruire ciò che ha distrutto a Gaza, in conformità con l’obbligo di impedire il genocidio enunciato all’articolo primo; e
- f) deve offrire assicurazioni e garanzie di non ripetizione delle violazioni della convenzione sul genocidio, soprattutto per quanto concerne gli obblighi enunciati nell’articolo primo, nelle lett. a), b), c), d) e e) dell’articolo III e negli articoli IV, V e VI. »
3. Nella sua istanza, l’Africa del Sud intende basare la competenza della Corte sul paragrafo 1 dell’articolo 36 del suo Statuto e sull’art. IX della convenzione sul genocidio.
4. La istanza conteneva una richiesta di misure cautelari, presentate ai sensi dell’art. 41 dello Statuto della Corte ed in conformità con gli articoli 73, 74 e 75 del Regolamento della Corte.
5. A conclusione, l’Africa del Sud chiedeva alla Corte di applicare le seguenti misure cautelari :
6. Il cancelliere aggiunto ha immediatamente comunicato al Governo di Israele l’atto contenente la richiesta di misure cautelari, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 2 dell’art. 40 dello Statuto della Corte e al paragrafo 2 dell’art. 73 del Regolamento. Ha inoltre informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dell’avvenuto deposito da parte dell’Africa del Sud di tale istanza e richiesta.
7. Nell’attesa che la comunicazione prevista al paragrafo 3 dell’articolo 40 dello Statuto della Corte fosse effettuato, il cancelliere aggiunto ha informato tutti gli Stati ammessi ad adire la Corte, con lettera datata 3 gennaio 2024, del deposito del ricorso e della richiesta di misure cautelari.
8. Non componendo la Corte alcun giudice della nazionalità dell’una e dell’altra Parte, ciascuna di queste si è avvalsa del diritto conferito loro dall’art. 31 dello Statuto della Corte di procedere alla designazione di un giudice ad hoc per partecipare al giudizio, L’Africa del Sud ha designato il sig. Dikgang Ernest Moseneke e Israele, il sig. Aharon Barak.
9. Con lettera datata 29 dicembre 2023, il cancelliere aggiunto ha informato le Parti che la Corte, in conformità di quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 74 del suo Regolamento, aveva fissato per l’11 e 12 gennaio 2024 le date per la trattazione orale della richiesta di misure cautelari.
10. Nel corso delle udienze pubbliche, osservazioni sulla richiesta di misure cautelari sono state presentate da :
A nome dell’Africa del Sud :
S. Ecc. Sig. Vusimuzi Madonsela,
S. Ecc. Sig. Ronald Lamola,
Sig,ra Adila Hassim,
Sig. Tembeka Ngcukaitobi,
Sig. John Dugard,
Sig. Max du Plessis,
Sig.ra Blinne Ní Ghrálaigh,
Sig. Vaughan Lowe.
A nome di Israele :
Sig. Tal Becker,
Sig. Malcolm Shaw,
Sig,ra Galit Raguan,
Sig. Omri Sender,
Sig. Christopher Staker,
Sig. Gilad Noam.
11. All’esito della sua discussione orale, l’Africa del Sud ha chiesto alla Corte di ordinare le seguenti misure cautelari:
12. All’esito della propria discussione orale, Israele ha chiesto alla Corte
- di respingere la richiesta di misure cautelari promossa dall’Africa del Sud ; e
- di cancellare la causa dal ruolo ».
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I. INTRODUZIONE
13. La Corte prende le mosse dal contesto nel quale si inserisce la vicenda presentata per il suo giudizio. Il 7 ottobre 2023, lo Hamas ed altri gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza hanno sferrato un attacco in territorio israeliano, uccidendo più di 1 200 persone, ferendone migliaia d’altre e sequestrando circa 240 ostaggi, molti dei quali sono ancora tenuti prigionieri. In conseguenza di questo attacco, Israele ha lanciato a Gaza un’operazione militare di grande ampiezza per via terrestre, aerea e marittima, che ha provocato un numero considerevole di vittime civili e causato massicce distruzioni di infrastrutture civili e lo sfollamento di larghissima maggioranza degli abitanti di Gaza (si veda il paragrafo 46 più sotto). La Corte ha piena consapevolezza dell’ampiezza della tragedia umana che si svolge nella regione e nutre forti inquietudini per le vittime e le sofferenze umane di cui si rammarica.
14. Diversi organismi e istituzioni speciali dell’Organizzazione delle nazioni Unite si sono occupate del conflitto in corso a Gaza. Alcune risoluzioni sono state specificamente adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni unite (si veda la risoluzione A/RES/ES-10/21 adottata il 27 ottobre 2023 e la risoluzione A/RES/ES-10/22 adottata il 12 dicembre 2023), e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (si veda la risoluzione S/RES/2712 (2023) adottata il 15 novembre 2023 e la risoluzione S/RES/2720 (2023) adottata il 22 dicembre 2023), che trattano molti aspetti del conflitto. La portata della questione sottoposta alla Corte è tuttavia limitata, avendo l’Africa del Sud introdotto la presente istanza con riferimento alla convenzione sul genocidio.
II. COMPETENZA PRIMA FACIE
1. Osservazioni preliminari
15. La Corte può disporre misure cautelari solo se le disposizioni invocate dal richiedente sembrino prima facie costituire una base sulla quale potrebbe fondarsi, ma non c’è bisogno di raggiungere la certezza definitiva della propria competenza (si veda Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 217-218, par. 24).
16. Nel caso di specie, l’Africa del Sud intende basare la competenza della Corte sul paragrafo 1 dell’articolo 36 del suo Statuto e sull’articolo IX della convenzione sul genocidio (si vede il paragrafo 3 più sopra). La Corte deve quindi, in primo luogo, stabilire se queste disposizioni le conferiscano prima facie la competenza a decidere sul merito della causa, ciò che le consentirebbe, concorrendo anche le altre condizioni necessarie, di indicare delle misure cautelari.
17. L’articolo IX della convenzione sul genocidio è così formulato :
« Le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato in materia di genocidio o di un altro qualsiasi degli atti enumerati nell’articolo III, saranno sottoposti alla Corte internazionale di Giustizia, a richiesta di una delle Parti in contrasto. »
18. L’Africa del Sud e Israele aderiscono alla convenzione sul genocidio. Israele ha depositato il suo atto di ratifica il 9 marzo 1950 e l’Africa del Sud ha depositato il proprio atto di adesione alla convenzione il 10 dicembre 1998. Nessuno dei due Stati ha formulato riserve sull’articolo IX o si qualsiasi altra disposizione della convenzione.
2. Esistenza di diverse valutazioni in ordine all’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione della convenzione sul genocidio
19. L’articolo IX della convenzione sul genocidio attribuisce competenza alla Corte in caso di contrasto relativo alla interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione dello stesso. Un contrasto è « un disaccordo su di un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, una contrapposizione di tesi giuridiche o di interessi » tra i firmatari (Concessioni Mavrommatis in Palestina, sentenza n. 2, 1924, C.P.J.I. serie A n. 2, p. 11). Perché vi sia un contrasto, « [occorre dimostrare] che la pretesa di una delle parti contrasta con la manifesta opposizione dell’altra » (Sud-Ovest africano (Etiopia c. Africa del Sud ; Liberia c. Africa del Sud), eccezioni preliminari, sentenza, C.I.J. Raccolta 1962, p. 328). In oltre, « “i punti di vista delle due parti, quanto all’esecuzione o alla non esecuzione” di talune obbligazioni internazionali, “[devono essere] nettamente opposte” » (Presunte violazioni di diritti sovrani e di spazi marittimi nel mar dei Caraibi (Nicaragua c. Colombia), eccezioni preliminari, sentenza, C.I.J. Raccolta 2016 (I), p. 26, par. 50, che cita Interpretazioni dei trattati di pace conclusi tra la Bulgaria, l’Ungheria e la Romania, prima fase, parere consultivo, C.I.J. Raccolta 1950, p. 74). Per stabilire se nel caso di specie vi sia un contrasto, la Corte non può limitarsi a constatare che una delle Parti sostiene che la convenzione si applica mentre l’altra lo nega (vedere Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 218-219, par. 28).
20. Avendo l’Africa del Sud invocato a fondamento della competenza della Corte la clausola arbitrale della convenzione sul genocidio, la Corte deve anche stabilire, allo stato, se gli atti e le omissioni che la parte richiedente pone in addebito sembrino suscettibili di entrare nel campo di applicazione ratione materiae della convenzione stessa (vedere Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 219, par. 29).
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21. L’Africa del Sud sostiene che un contrasto la oppone ad Israele circa l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione della convenzione sul genocidio. Essa afferma che, prima di depositare la sua istanza, ha più volte espresso, in dichiarazioni pubbliche e in diversi incontri multilaterali – soprattutto nel Consiglio di Sicurezza e nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite —, le sue più vive preoccupazioni sul fatto che le azioni di Israele a Gaza fossero costitutive di genocidio contro il popolo palestinese. In particolare, così come risulta in un comunicato ai mezzi di comunicazione pubblicato il 10 novembre 2023 dal ministero sud-africano per le relazioni internazionali e la cooperazione, il capo gabinetto del Ministero ha avuto un colloquio con l’ambasciatore di Israele in Africa del Sud il 9 novembre 2023 informandolo che, anche se il Sud Africa « condannava gli attacchi di Hamas contro i civili », riteneva che la risposta di Israele ai fatti del 7 ottobre 2023 fosse illecita e che aveva intenzione di portare la situazione in Palestina innanzi la Corte Penale Internazionale, chiedendo che i dirigenti israeliani fossero indagati per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Inoltre, in occasione della 10° sessione straordinaria d’urgenza dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ripresa il 12 dicembre 2023 — cui Israele era rappresentata —, la rappresentante permanente dell’Africa del Sud ha espressamente dichiarato che « gli avvenimenti delle sei settimane [precedenti] à Gaza dimostravano che Israele agiva nel disprezzo degli obblighi che gli incombono ai sensi della convenzione sul genocidio ». La parte attrice ritiene che il contrasto tra le Parti si fosse allora già cristallizzato. Secondo l’Africa del Sud, Israele ha respinto l’accusa di genocidio in un documento del suo ministero degli affari esteri pubblicato il 6 dicembre 2023 e aggiornato l’8 dicembre 2023, intitolato « Hamas-Israel conflict 2023: Frequently Asked Questions » (« Conflitto Hamas-Israele 2023 : domande poste di frequente »), affermava in particolare che « [l]’accusa di genocidio che le veniva rivolta era non solo priva di qualsiasi fondamento, in fatto come in diritto, ma anche moralmente abietta ». La parte attrice sostiene anche che, il 21 dicembre 2023, il ministero sud africano delle relazioni internazionali e della cooperazione ha indirizzato una nota verbale all’Ambasciata di Israele a Pretoria. Sostiene di aver ricordato, in questa nota verbale, che riteneva che gli atti commessi da Israele a Gaza fossero costitutivi di genocidio e di avere l’obbligo di prevenire la commissione di un genocidio. Fa osservare che Israele ha risposto con una nota verbale datata 27 dicembre 2023, nella quale non affrontava peraltro le questioni che erano state poste.
22. La parte attrice sostiene inoltre che almeno alcuni, se non tutti, gli atti commessi da Israele a Gaza a seguito degli attacchi del 7 ottobre 2023 configurano le fattispecie previste dalla convenzione sul genocidio. Asserisce che, in violazione dell’articolo primo di questa convenzione, Israele « ha commesso e commette … gli atti genocidi previsti dall’articolo II della stessa convenzione » e che « Israele, come anche i suoi rappresentanti ed agenti, sono animati dall’intento di distruggere i Palestinesi di Gaza, che fanno parte di un gruppo protetto secondo la convenzione ». Gli atti in questione comprendono, secondo l’Africa del Sud, l’uccisione di Palestinesi di Gaza, gravi pregiudizi all’integrità fisica e mentale dei Palestinesi di Gaza, la sottoposizione dei Palestinesi di Gaza a condizioni di esistenza miranti a provocare la loro distruzione fisica e lo sfollamento forzato della popolazione di Gaza. L’Africa del Sud accusa inoltre che Israele « omette … di prevenire o di punire : il genocidio, l’associazione finalizzata al genocidio, l’incitamento diretto e pubblico a commettere il genocidio, il tentativo di genocidio e la complicità nel genocidio in violazione degli articoli III e IV della convenzione sul genocidio ».
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23. Israele sostiene che l’Africa del Sud non ha dimostrato la competenza prima facie della Corte ai sensi dell’articolo IX della convenzione sul genocidio. Sostiene prima di tutto che non esiste contrasto tra le Parti in quanto l’Africa del Sud non gli ha dato una ragionevole possibilità di rispondere alle accuse di genocidio prima di depositare il suo ricorso. Israele afferma che le dichiarazioni pubbliche nelle quali l’Africa del Sud l’accusa di genocidio e il deferimento alla Corte Penale Internazionale della situazione in Palestina, da un lato, e il documento pubblicato dal ministro israeliano degli affari esteri, che non era né direttamente né indirettamente indirizzato all’Africa del Sud, dall’altro lato, non bastano a dimostrare l’esistenza di una « manifesta opposizione » di punti di vista, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte. La parte convenuta sottolinea che, nella nota verbale del 27 dicembre 2023 che l’Ambasciata di Israele a Pretoria ha indirizzato al ministero sud africano delle relazioni internazionali e della cooperazione in risposta a quella dell’Africa del Sud del 21 dicembre 2023, aveva proposto che le Parti si incontrassero per discutere delle questioni sollevate dalla Parte attrice, ma sottolinea che quest’ultima non ha per nulla preso in considerazione quel tentativo di avviare a quel punto un dialogo. Israele ritiene che le asserzioni unilaterali che l’Africa del Sud ha formulato contro di lui non bastino, in assenza di una qualsiasi interazione tra i due Stati prima del deposito del ricorso, a configurare l’esistenza di un contrasto ai sensi dell’articolo IX della convenzione sul genocidio.
24. Israele sostiene inoltre che gli atti di cui l’Africa del Sud l’accusa non sono suscettibili di configurare le fattispecie previste dalla convenzione sul genocidio perché il dolo specifico richiesto di voler distruggere, in tutto o in parte, il popolo palestinese come tale, non è stato accertato, nemmeno prima facie. Afferma che, all’indomani delle atrocità commesse il 7 ottobre 2023 e sotto il fuoco degli attacchi indiscriminati di Hamas con razzi, ha agito con l’intento di difendersi, di neutralizzare le minacce che incombevano su di lui e di portare soccorso agli ostaggi. Israele aggiunge che le sue condotte dirette ad evitare di provocare vittime civili ed a facilitare l’assistenza umanitaria dimostrano l’assenza di ogni intento genocida. Israele sostiene che un esame attento delle decisioni ufficiali relative al conflitto a Gaza prese dalle competenti autorità israeliane dall’inizio della guerra, in particolare le decisioni assunte dal comitato ministeriale per la sicurezza nazionale e il gabinetto di guerra, così come la direzione delle operazioni delle forze di difesa israeliane, mostra che si è posto l’accento sulla necessità di evitare di mettere in pericolo i civili e di facilitare l’aiuto umanitario. Secondo lui, è dunque chiaro che tali decisioni non avevano alcun intento genocida.
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25. La Corte ricorda che, per stabilire se vi fosse un contrasto tra le Parti al momento del deposito del ricorso, essa tiene conto soprattutto di tutte le dichiarazioni o di tutti i documenti scambiati tra le Parti, così come di ogni scambio intervenuto nei consessi internazionali. Al riguardo, pone particolare attenzione agli autori delle dichiarazioni o documenti, alle persone cui erano destinate o che abbiano effettivamente avuto conoscenza del loro contenuto.
L’esistenza di un contrasto deve essere dalla Corte stabilito in termini obiettivi; è una questione di sostanza e non di forma o di procedura (vedere Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 220-221, par. 35).
26. La Corte osserva che l’Africa del Sud ha fatto, in diversi consessi internazionali e bilaterali, dichiarazioni pubbliche in cui ha detto di ritenere, per la natura, la portata e l’ampiezza delle operazioni militari di Israele a Gaza, che dette azioni non erano rispettose degli obblighi derivanti dalla convenzione sul genocidio.
Così, in occasione della 10° sessione straordinaria d’urgenza dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, ripresa il 12 dicembre 2023 — nella quale Israele era rappresentata —, la rappresentante permanente dell’Africa del Sud ha espressamente dichiarato che « gli avvenimenti delle sei settimane [precedenti] à Gaza dimostravano che Israele agiva nel disprezzo degli obblighi che gli incombono ai sensi della convenzione sul genocidio ».
L’Africa del Sud ha ricordato questa dichiarazione nella nota verbale del 21 dicembre 2023 indirizzata all’Ambasciata di Israele a Pretoria.
27. La Corte rileva che Israele ha respinto ogni accusa di genocidio nel contesto del conflitto di Gaza in un documento pubblicato dal suo ministro degli affari esteri il 6 dicembre 2023, poi aggiornato e riprodotto il 15 dicembre 2023 sul sito internet delle forze israeliane di difesa col titolo « The War Against Hamas: Answering Your Most Pressing Questions » (« La guerra contro Hamas: risposte alle vostre questioni più urgenti »), affermando che « [l]’accusa di genocidio rivolta [a Israele] [era] non solo priva di ogni fondamento, in fatto e in diritto, ma anche moralmente abietta ». Israele vi dichiarava anche che « [l]’accusa di genocidio non [era] solo incoerente sul piano giuridico e fattuale, essa [era] anche oscena », e che non esisteva « alcuna base valida, in fatto o in diritto, per l’incolpazione infamante di genocidio ».
28. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che le Parti sembrano avere dei punti di vista nettamente contrapposti sul punto se talune azioni o omissioni rimproverate ad Israele a Gaza siano configurabili come violazioni degli obblighi previsti dalla convenzione sul genocidio. Conclude che gli elementi summenzionati sono allo stato sufficienti per affermare prima facie l’esistenza di un contrasto tra le Parti relativo all’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione della convenzione sul genocidio.
29. Quanto al tema, poi, se le azioni ed omissioni contestate dalla parte attrice configurino le fattispecie previste dalla convenzione sul genocidio, la Corte ricorda che l’Africa del Sud ritiene che la responsabilità di Israele sia motivata dal fatto che esso commette un genocidio a Gaza e non rispetta l’obbligo di prevenire e punire gli atti genocidi.
L’Africa del Sud sostiene che Israele ha violato anche altri obblighi imposti dalla convenzione sul genocidio, soprattutto quelli concernenti l’ « accordo per commettere il genocidio, l’incitamento diretto e pubblico a commettere il genocidio, il tentativo di genocidio e la complicità nel genocidio ».
30. Allo stato, la Corte non è tenuta a stabilire se Israele abbia violato una qualsiasi delle obbligazioni cui è tenuta ai sensi della convenzione sul genocidio. Una simile conclusione potrà essere formulata dalla Corte solo in sede di merito. Come già notato (vedi paragrafo 20 sopra), in una ordinanza su una richiesta di misure cautelari, la Corte deve accertare se le azioni ed omissioni contestate dalla parte attrice sembrino suscettibili di configurarsi quali fattispecie delineate nella convenzione sul genocidio (vedere Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 222, par. 43). A parere della Corte, almeno alcune delle azioni ed omissioni che l’Africa del Sud contesta a Israele sembrano configurare fattispecie delineate nella convenzione.
3. Conclusioni quanto alla competenza prima facie
31. Alla luce di quanto detto, la Corte conclude che, prima facie, ha competenza ai sensi dell’articolo IX della convenzione sul genocidio a conoscere l’affare.
32. Per tale motivo, la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di Israele di cancellare la causa dal ruolo.
III. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AFRICA DEL SUD
33. La Corte nota che il convenuto non ha contestato la legittimazione ad agire della parte attrice nella presente procedura. Ricorda che, nella causa relativa all’applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), nella quale pure si invocava l’articolo IX della convenzione sul genocidio, ha rilevato che tutti gli Stati parti della convenzione sul genocidio hanno, sottoscrivendo gli obblighi sanciti dalla stessa, un interesse comune a vigilare che il genocidio sia prevenuto, represso e punito. Un tale interesse comune comporta che gli obblighi in questione siano dovuti da ogni Stato parte della convenzione a tutti gli Stati partecipi al trattato in questione ; si tratta di obblighi erga omnes partes, nel senso che, qualsiasi sia la vicenda, ogni Stato parte ha interesse a che siano rispettati. Dal fatto che costituisca interesse comune che siano rispettati gli obblighi relativi enunciati nella convenzione sul genocidio deriva che ciascuno Stato parte, senza distinzioni, ha il diritto di denunciare la responsabilità di un altro con l’accusa di aver violato le obbligazioni erga omnes partes. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che ciascuno Stato partecipe alla convenzione sul genocidio può denunciare la responsabilità di un altro Stato parte, specificamente con un ricorso alla Corte, affinché si accerti la violazione denunciata di quest’ultimo degli obblighi erga omnes partes che è tenuto a rispettare ai sensi della convenzione e di porvi termine (Applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (Gambia c. Myanmar), eccezioni preliminari, sentenza, C.I.J. Raccolta 2022 (II), p. 516-517, par. 107-108 e 112).
34. La Corte conclude allo stato che l’Africa del Sud è legittimata a sottoporle il contrasto che lo oppone a Israele relativamente a violazione denunciate di obblighi sanciti dalla convenzione su genocidio.
IV. I DIRITTI DI CUI SI INVOCA LA PROTEZIONE E LA CONNESSIONE TRA QUESTI DIRITTI E LE MISURE RICHIESTE
35. Il potere di indicare delle misure cautelari che sono attribuite alla Corte dall’art. 41 del suo Statuto ha come oggetto la salvaguardia, in attesa della decisione di merito, dei diritti rivendicati da ciascuna delle parti. Ne consegue che la Corte dovrà preoccuparsi di salvaguardare con tali misure i diritti che la sentenza che pronuncerà potrebbe riconoscere all’una o all’altra delle parti. Dunque può esercitare tale potere solo se ritenga che i diritti addotti dalla parte attrice siano quanto meno plausibili (vedere, per esempio, Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 223, par. 50).
36. Allo stato, però, la Corte non è chiamata a pronunciarsi definitivamente sul fatto che i diritti che l’Africa del Sud auspica siano protetti esistano.
Compete alla Corte solo di stabilire se i diritti che l’Africa del Sud rivendica e dei quali sollecita la protezione siano plausibili. Occorre inoltre che vi sia una connessione tra i diritti di cui si chiede la protezione e le misure cautelari richieste (Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 224, par. 51).
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37. L’Africa del Sud afferma di voler proteggere i diritti dei Palestinesi di Gaza, oltre ai suoi propri diritti ai sensi della convenzione sul genocidio. Si riferisce ai diritti dei Palestinesi della Striscia di Gaza di essere protetti contro gli atti di genocidio, il tentativo di genocidio, l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, la complicità nel genocidio e l’accordo per commettere il genocidio. La parte attrice rileva che la convenzione vieta la distruzione di un gruppo in tutto o in parte e afferma che i Palestinesi della Striscia di Gaza, a cagione della loro appartenenza al gruppo, « sono protetti dalla convenzione, come lo è il gruppo stesso ». Rileva inoltre di voler proteggere il suo proprio diritto di vigilare affinché la convenzione sul genocidio venga rispettata. Sostiene che i diritti invocati sono « quanto meno plausibili » perché « fondati su una interpretazione possibile » della convenzione sul genocidio.
38. L’Africa del Sud afferma che gli elementi sottoposti alla Corte « dimostrino in modo irrefutabile l’esistenza di una linea di condotta e dell’intento relativo che rende plausibile l’accusa di atti di genocidio ». Afferma in particolare che i seguenti atti sono stati commessi con intenti genocidi : omicidi, gravi danni all’integrità fisica e mentale, sottoposizione del gruppo a condizioni di esistenza diretti a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale e iniziative miranti e ostacolare le nascite in seno al gruppo. Secondo l’Africa del Sud, l’intento genocida risulta nettamente dal modo in cui viene condotto l’attacco militare israeliano, della inequivoca linea di condotta di Israele a Gaza e dalle dichiarazioni rilasciare dai responsabili israeliani sull’operazione militare nella Striscia di Gaza. La parte attrice sostiene anche che « il fatto che il Governo israeliano ometta deliberatamente di condannare, prevenire e punire un simile incitamento al genocidio costituisce in sé una grave violazione della convenzione sul genocidio ».
Sottolinea che il fatto che il convenuto abbia dichiarato che sua intenzione era di distruggere Hamas non esclude che abbia una intenzione genocida nei confronti di tutta o parte della popolazione palestinese di Gaza.
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39. Israele afferma che, in sede cautelare, la Corte deve stabilire che i diritti rivendicati dalle parti siano plausibili, ma che « accontentarsi di dichiarare che questi diritti… siano plausibili non basta ». Sostiene che la Corte dovrò anche esaminare le contestazioni inquadrandoli nel contesto pertinente, soprattutto la questione dell’eventuale violazione dei diritti rivendicati.
40. Israele sottolinea che l’ambito giuridico appropriato per il conflitto di Gaza è il diritto internazionale umanitario e non la convenzione sul genocidio. Assume che, in situazioni di guerra urbana, delle perdite civili possono essere la conseguenza involontaria di una utilizzazione legittima della forza contro obiettivi militari senza per questo configurarsi quali atti di genocidio.
Israele ritiene che l’Africa del Sud abbia deformato alcuni fatti sul campo e rileva che i tentativi messi in atto per limitare i danni nel corso delle operazioni e per attenuare i pericoli e le sofferenze attraverso iniziative umanitarie a Gaza consentono di fare giustizia di qualsiasi accusa di intenti genocidi — o, quanto meno, le contraddicono. Sostiene che le dichiarazioni dei responsabili israeliani citati dall’Africa del Sud sono « nella migliore delle ipotesi, ingannevoli » e non sono « conformi alla politica del governo ». Israele ha anche evidenziato la recente dichiarazioni del suo procuratore generale che ha ammonito: « qualsiasi discorso che inciti, tra l’altro, ad attaccare deliberatamente dei civili… potrebbe dare luogo a iniziative penali, soprattutto nei confronti del promotore dell’incitamento » e « le autorità israeliane incaricate dell’applicazione della legge hanno attualmente avviato diverse indagini su tali fatti ». Secondo il convenuto, nessuno di questi discorso, e meno che mai la sua linea di condotta nella striscia di Gaza, consente « di dedurre in modo plausibile » un intento genocida. In ogni fase del giudizio, sostiene, giacché la finalità delle misure cautelari è la salvaguardia dei diritti di ciascuna parte, la Corte deve, nella presente vicenda, prendere in considerazione e « conciliare » i diritti dell’Africa del Sud e quelli di Israele. Il convenuto sottolinea di avere la responsabilità di proteggere i suoi cittadini, soprattutto quelli che sono stati rapiti e presi in ostaggio nel corso dell’attacco del 7 ottobre 2023. Di conseguenza, sostiene che il proprio diritto alla legittima difesa è un elemento essenziale in qualsiasi valutazione della vicenda attuale.
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41. La Corte ricorda che, conformemente all’articolo primo della convenzione, tutti gli Stati parte di questa convenzione si sono impegnati a « prevenire e a punire » il crimine di genocidio. L’articolo II dispone che
« per genocidio si intende uno qualsiasi degli atti qui di seguito, commesso nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:
- a) Omicidio di membri del gruppo ;
- b) Grave pregiudizio all’integrità fisica o mentale del gruppo ;
- c) Sottoposizione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza miranti alla sua distruzione fisica, totale o parziale ;
- d) Misure dirette a ostacolare le nascite in seno al gruppo ;
- e) Trasferimento forzato di bambini dal gruppo a un altro gruppo ».
42. Conformemente all’articolo III della convenzione sul genocidio, sono anche proibiti dalla convenzione sul genocidio gli atti che seguono : l’accordo per commettere il genocidio (articolo III, lett. b)), l’incitamento diretto e pubblico a commettere il genocidio (articolo III, lett. c)), il tentativo di genocidio (articolo III, lett. d)) e la complicità nel genocidio (articolo III, lett. e)).
43. Le disposizioni della convenzione mirano a proteggere i membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso contro gli atti di genocidio o qualsiasi atto punibile ai sensi dell’articolo III. La Corte considera che vi è una correlazione tra i diritti dei membri dei gruppi protetti dalla convenzione, gli obblighi incombenti sugli Stati parti della presente convenzione e il diritto di ciascuno di essi di chiedere l’adempimento degli obblighi ad un altro Stato parte (Applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), misure cautelari, ordinanza del 23 gennaio 2020, C.I.J. Raccolta 2020, p. 20, par. 52).
44. La Corte ricorda che, perché degli atti configurino talune delle fattispecie delineate dall’art. II della convenzione,
« l’intento deve essere di distruggere almeno una parte sostanziale del gruppo in questione. E’ quanto esige la natura stessa del crimine di genocidio; l’oggetto e l’obiettivo della Convenzione nel suo insieme essendo di prevenire la distruzione intenzionale di gruppi, la parte presa di mira deve essere sufficientemente importante perché la sua sparizione abbia degli effetti sull’intero gruppo. » (Applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro), sentenza, C.I.J. Raccolta 2007 (I), p. 126, par. 198.)
45. I Palestinesi sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso » distinto e, pertanto, un gruppo protetto ai sensi dell’art. II della convenzione sul genocidio. La Corte osserva che, secondo fonti delle Nazioni Unite, la popolazione palestinese della Striscia di Gaza conta più di 2 milioni di persone. I Palestinesi della Striscia di Gaza formano una parte sostanziale del gruppo protetto.
46. La Corte nota che l’operazione militare avviata da Israele dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 ha fatto moltissimi morti e feriti e provocato massicce distruzioni di abitazioni, lo sfollamento forzato della stragrande maggioranza della popolazione e danni considerevoli alle infrastrutture civili. Anche se le cifre relative non possono essere oggetto di una verifica indipendente, informazioni recenti danno conto di 25 700 Palestinesi uccisi, di più di 63 000 altri feriti, di più di 360 000 alloggi distrutti o parzialmente danneggiati e di circa 1,7 milioni di persone sfollate all’interno di Gaza (vedere Ufficio di coordinamento degli aiuti umanitari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (OCHA), Hostilities in the Gaza Strip and Israel reported impact, Day 109 (24 gennaio 2024)).
47. La Corte prende atto in proposito della dichiarazione fatta il 5 gennaio 2024 dal Segretario generale aggiunto dell’ONU per gli aiuti umanitari et coordinatore dei soccorsi di urgenza, Sig. Martin Griffiths :
« Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione
… Le famiglie dormono fuori mentre le temperature scendono. Le zone nelle quali i civili avevano ricevuto l’ordine di recarsi per la loro sicurezza sono state bombardate. Le istallazioni mediche sono costantemente attaccate. I pochi ospedali che funzionano ancora parzialmente non reggono di fronte al numero eccessivo di feriti, e devono confrontarsi con una penuria generalizzata delle forniture e all’affluenza di persone alla ricerca disperata di sicurezza.
Si prepara una catastrofe sanitaria, Le malattie infettive si propagano nei ricoveri sovraffollati mano a mano che le fogne tracimano. Circa 180 Palestinesi partoriscono ogni giorno in questo caos. La precarietà alimentare tocca livelli mai registrati fino ad oggi. La fame è prossima. Per i bambini soprattutto, le ultime 12 settimane sono state traumatizzanti: niente cibo, niente acqua, niente scuola, niente, a parte il suono terrificante della guerra, giorno dopo giorno.
Gaza è semplicemente diventata inabitabile, L’esistenza stessa dei suoi abitanti è quotidianamente minacciata, sotto gli occhi del mondo intero. » (OCHA, “UN relief chief: The war in Gaza must end”, Statement by Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, 5 gennaio 2024.)
48. All’esito della missione realizzata al nord di Gaza, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dato conto della situazione qui sotto, al 21 dicembre 2023 :
« Il 93 % della popolazione di Gaza — proporzione senza precedenti — tocca tassi di fame critici, giacché il cibo è insufficiente e i livelli di malnutrizione sono elevati. Almeno un nucleo familiare su 4 vive in “condizioni catastrofiche” : soffre di una mancanza estrema di cibo e di fame e ha dovuto vendere i suoi beni e prendere altre misure drastiche per potersi pagare un semplice pasto. La fame, l’indigenza e la morte sono sotto gli occhi di tutti. » (OMS, « Le conseguenze mortali della fame associata alle malattie provocheranno nuovi decessi a Gaza », 21 dicembre 2023 ; vedi anche Programma alimentare mondiale, « Gaza al limite, mentre una persona su quattro è esposta a una fame estrema », 20 dicembre 2023.)
49. La Corte prende anche atto della dichiarazione resa dal commissario generale dell’Ufficio di soccorso e iniziative delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi in Medio Oriente (UNRWA), Sig. Philippe Lazzarini, il 13 gennaio 2024 :
« Sono 100 giorni che questa guerra devastatrice è cominciata, uccidendo e sfollando gli abitanti di Gaza, dopo gli attacchi spaventosi che Hamas e altri gruppi hanno sferrato contro gli abitanti di Israele. 100 giorni di supplizio e di angoscia per gli ostaggi e le loro famiglie.
In questi 100 ultimi giorni, il bombardamento ininterrotto della Striscia di Gaza ha provocato massicci sfollamenti di una popolazione sempre in movimento, costantemente sradicata e costretta a partire dall’oggi al domani verso luoghi che sono altrettanto pericolosi. È il più grande sfollamento del popolo palestinese dal 1948.
Questa guerra ha toccato più di 2 milioni di persone, vale a dire la totalità della popolazione di Gaza. Sono numerosi coloro che ne porteranno per tutta la vita le conseguenze, tanto fisiche che psicologiche. La stragrande maggioranza, soprattutto i bambini, è profondamente traumatizzata.
I ricoveri sovraffollati e insalubri dell’UNRWA sono diventati la “casa” di più di 1,4 milioni di persone che sono stati privati del tutto di cibo, di prodotti per l’igiene e di qualsiasi intimità. Le persone vivono in condizioni inumane che favoriscono la diffusione di malattie, anche tra i bambini. Vivono nell’invivibile, e la fame di avvicina inesorabilmente.
La sorte dei bambini di Gaza è particolarmente straziante. Un’intera generazione di bambini è traumatizzata e avrà bisogno di anni per guarire. Migliaia di essi sono stati uccisi, mutilati o resi orfani. Centinaia di migliaia non hanno più accesso all’educazione. Il loro futuro è minacciato e le conseguenze saranno profonde e durevoli » (UNRWA, “The Gaza Strip: 100 days of death, destruction and displacement”, Statement by Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 13 gennaio 2024.)
50. Il commissario generale dell’UNRWA ha anche affermato che la crisi à Gaza é « aggravata dalla formulazione di discorsi disumanizzanti » (UNRWA, “The Gaza Strip: 100 days of death, destruction and displacement”, Statement by Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 13 gennaio 2024).
51. In proposito, la Corte ha preso atto di diverse dichiarazioni fatte da alti responsabili israeliani. Richiama in particolare l’attenzione sui casi che seguono.
52. Il 9 ottobre 2023, il sig. Yoav Gallant, ministro israeliano della difesa, ha annunciato di avere ordinato un « assedio completo » della città di Gaza, che non vi sarebbe stata « più elettricità, più cibo, più acqua, più combustibile » e sarebbe stato « chiuso tutto ». Il giorno dopo, il sig. Gallant ha dichiarato nel suo discorso alle truppe israeliane alla frontiera di Gaza :
« Ho levato ogni limite.. Voi avete visto contro cosa combattiamo, Combattiamo degli animali umani. È lo Stato islamico di Gaza. Contro questo combattiamo… Gaza non tornerà ad essere quella che era prima. Non ci sarà Hamas. Distruggeremo tutto. Se non basta un giorno, ci vorrà una settimana, ci vorranno settimane, perfino dei mesi, nessun luogo ci sfuggirà. »
Il 12 ottobre 2023, il sig. Isaac Herzog, presidente di Israele, ha dichiarato parlando di Gaza :
« Noi agiamo, operiamo militarmente secondo le regole del diritto internazionale. Incontestabilmente. È un’intera nazione ad essere responsabile. Tutti i bei discorsi sui civili che non saprebbero niente e che non sarebbero coinvolti. Non esiste. Avrebbero potuto ribellarsi. Avrebbero potuto lottare contro questo regime malefico che ha preso il controllo di Gaza con un colpo di Stato. Ma noi siamo in guerra. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Difendiamo le nostre case. Proteggiamo le nostre case. È la verità. E quando una nazione protegge il suo paese, si batte. E ci batteremo fino a spezzare loro la colonna vertebrale. »
Il 13 ottobre 2023, il sig. Israël Katz, all’epoca ministro israeliano dell’energia e delle infrastrutture, ha dichiarato su X (precedentemente Twitter) :
« Noi combattiamo l’organizzazione terrorista Hamas e la distruggeremo. È stato dato ordine a tutta la popolazione civile di Gaza di partire immediatamente. Vinceremo. Non avranno una sola goccia d’acqua né una sola batteria finché resteranno vivi. »
53. La Corte prende anche atto di un comunicato stampa del 16 novembre 2023 nel quale 37 rapporteur speciali, esperti indipendenti e componenti di gruppi di lavoro nel quadro delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell’ONU hanno manifestato allarme per la retorica « visibilmente genocida e disumanizzante usata da alti responsabili del governo israeliano ». Inoltre, il 27 ottobre 2023, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale ha partecipato la propria « viva inquietudine per il netto aumento dei discorsi di odio a carattere razzista e disumanizzante nei confronti dei Palestinesi dopo il 7 ottobre ».
54. La Corte ritiene che i fatti di cui sopra sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti che l’Africa del Sud rivendica e dei quali sollecita la protezione siano plausibili. Lo stesso dicasi per il diritto dei Palestinesi di Gaza di essere protetti contro gli atti di genocidio e gli atti vietati connessi previsti dall’art. III e del diritto dell’Africa del Sud di chiedere che Israele rispetti gli obblighi che gli sono imposti dalla convenzione.
55. La Corte tratta adesso la questione della connessione tra i diritti plausibili rivendicati dall’Africa del Sud e le misure cautelari sollecitate.
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56. L’Africa del Sud ritiene vi sia una connessione tra i diritti dei quali si chiede la protezione e le misure cautelari richieste. Afferma, in particolare, che le sei prime misure sono state sollecitate al fine di assicurare il rispetto da parte di Israele degli obblighi che le impone la convenzione sul genocidio, mentre le ultime tre si propongono di salvaguardare le prove da poter utilizzare innanzi la Corte e il diritto dell’Africa del Sud ad ottenere un giudizio equo.
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57. Israele ritiene da parte sua che le misure richieste siano sproporzionate rispetto all’obiettivo di proteggere dei diritti in via provvisoria e non presentano quindi alcuna connessione con i diritti che si vogliono proteggere. Il convenuto afferma soprattutto che l’accoglimento da parte della Corte della prima e della seconda misura richiesta dall’Africa del Sud (vedere il paragrafo 11 più sopra) costituirebbe un mutamento di giurisprudenza, giacché queste misure tenderebbero a « proteggere un diritto che non potrebbe essere oggetto di una sentenza emessa nell’ambito della competenza della Corte in materia di convenzione sul genocidio ».
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58. La Corte ha già constatato (vedere il paragrafo 54 più sopra) che almeno alcuni dei diritti invocati dall’Africa del Sud ai sensi della convenzione sul genocidio sono plausibili.
59. La Corte ritiene che, per loro stessa natura, alcune almeno delle misure cautelari chieste dall’Africa del Sud mirino a preservare i diritti plausibili che invoca sulla base della convenzione sul genocidio nella vicenda in esame, vale a dire il diritto dei Palestinesi di Gaza ad essere protetti contro gli atti di genocidio o i connessi atti proibiti previsti dall’articolo III e il diritto dell’Africa del Sud di chiedere che Israele adempia agli obblighi cui è tenuta ai sensi della convenzione. Di conseguenza, esiste una connessione tra i diritti rivendicati dalla parte attrice che la Corte ha giudicato plausibili e almeno alcune delle misure cautelari sollecitate.
V. RISCHIO DI PREGIUDIZIO IRREPARABILE E URGENTE
60. La Corte ha, ai sensi dell’articolo 41 del suo Statuto il potere di indicare misure cautelari quando vi è il rischio di un pregiudizio irreparabile ai diritti in contestazione nel corso di una procedura giudiziaria o quando l’asserita non conoscenza di questi diritti rischia di provocare conseguenze irreparabili (vedere ad esempio, Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 226, par. 65).
61. Il potere della Corte di indicare delle misure cautelari può essere tuttavia esercitato solo se vi sia urgenza, vale a dire se vi è un rischio reale e imminente che sia causato un pregiudizio irreparabile ai diritti rivendicati, prima che la Corte renda la sua decisione definitiva. La condizione di urgenza sussiste appena accade che gli atti suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile possono « intervenire in qualsiasi momento » prima che la Corte si pronunci in modo definitivo sulla vicenda (Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 227, par. 66). La Corte deve dunque valutare se un rischio di questo tipo si profili allo stato.
62. La Corte non è tenuta, in tema di indicazione di misure cautelari, a stabilire l’esistenza di violazioni degli obblighi posti dalla convenzione sul genocidio, ma deve accertare se le circostanze esigano l’indicazione di misure di questo tipo perché siano protetti i diritti previsti dalla convenzione stessa. Come già detto, la Corte non può allo stato dire una parola conclusiva sui fatti (vedere il paragrafo 30 più sopra), e la sua decisione sulle richieste cautelari lascia intatto il diritto delle Parti di far valere le proprie ragioni nel merito.
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63. L’Africa del Sud sostiene che vi sia un rischio manifesto che venga provocato un pregiudizio irreparabile ai diritti dei Palestinesi di Gaza e a quelli che sono riconosciuti a lui stesso dalla convenzione sul genocidio. E afferma che la Corte ha più volte ritenuto che tale condizione si concreti quando incombano rischi gravi sulla vita umana o su altri diritti fondamentali.
Secondo la parte attrice, l’urgenza e il rischio di pregiudizio irreparabile sono chiaramente attestati dalle statistiche pubblicate ogni giorno a Gaza, che fanno stato, in media, di 247 Palestinesi morti e di 629 Palestinesi feriti, oltre che di 3 900 abitazioni palestinesi danneggiate o distrutte.
Inoltre, i Palestinesi della Striscia di Gaza sono, dal punto di vista dell’Africa del Sud, esposti al
« rischio immediato di morire di fame, di disidratazione e di malattie, in conseguenza dell’assedio che Israele continua a imporre, della distruzione delle città palestinesi, dell’insufficienza degli aiuti autorizzati a giungere alla popolazione palestinese e dell’impossibilità di distribuire questi aiuti limitati finché proseguano i bombardamenti ».
La parte attrice sostiene inoltre che l’eventuale allargamento da parte di Israele dell’accesso di soccorsi umanitari non sarà sufficiente a soddisfare la sua richiesta di misure cautelari. Aggiunge che, « se le violazioni di Israele dovessero proseguire in tutta impunità », la possibilità di raccogliere e conservare prove per la fase di merito sarebbe seriamente compromessa, se non definitivamente perduta.
64. Israele smentisce l’esistenza di un rischio reale ed imminente di pregiudizio irreparabile nel caso di specie. Sostiene di aver preso e di continuare a prendere misure concrete dirette specificamente a riconoscere e garantire il diritto di esistere dei civili palestinesi di Gaza, e che ha reso più agevole la fornitura degli aiuti umanitari all’insieme della Striscia di Gaza. In proposito, il convenuto evidenzia la recente riapertura, con l’aiuto del Programma alimentare mondiale, di una dozzina di panetterie in grado di produrre più di due milioni di pani al giorno. Israele afferma inoltre che continua a fornire le sue stesse risorse idriche a Gaza attraverso due condotte d’acqua, che rende più agevole la fornitura di grandi quantità di acqua in bottiglia e che attua lavori di riparazione e ampliamento dell’infrastruttura idrica. Sarebbe anche migliorata la fornitura di servizi medici, e in proposito il convenuto fa presente, in particolare, di avere sostenuto la creazione di sei ospedali di campagna e di due ospedali galleggianti, e che due altri ospedali sono in corso di costruzione. Israele evidenzia altresì che è stato reso più facile l’ingresso di équipe mediche a Gaza e che alcuni dei malati e dei feriti vengono attualmente evacuati attraverso il ponte di passaggio di Rafah. Afferma inoltre che sarebbero state distribuite tende ed altro equipaggiamento per l’inverno, come anche del carburante e delle bombole di gas. Il convenuto aggiunge che, secondo una dichiarazione del proprio ministro della difesa del 7 gennaio 2024, sarebbero diminuite l’ampiezza e l’intensità delle ostilità.
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65. La Corte ricorda che, come è stato sottolineato nella risoluzione 96 (I) dell’Assemblea generale in data 11 dicembre 1946,
« il genocidio è la negazione del diritto ad esistere di interi gruppi umani, proprio come l’omicidio è la negazione del diritto ad esistere di un singolo individuo; una simile negazione sconvolge la coscienza umana, infligge gravi perdite all’umanità, che si trova in tal modo ad essere privata dell’apporto culturale o altro di questi gruppi, ed è contrario alle leggi morali oltre che allo spirito e alle finalità delle Nazioni Unite ».
La Corte rileva in particolare che la convenzione sul genocidio « venne chiaramente adottata con obiettivi puramente umani e civilizzatori », giacché « mirava da un lato a salvaguardare l’esistenza stessa di taluni gruppi umani, dall’altra parte a confermare e sanzionare i principi morali più elementari » (Riserve alla convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, parere consultivo, C.I.J. Raccolta 1951, p. 23).
66. Alla luce dei valori fondamentali che la convenzione sul genocidio intende proteggere, la Corte ritiene che i diritti plausibili nel caso di specie, cioè il diritto dei Palestinesi della Striscia di Gaza di essere protetti contro gli atti di genocidio e gli atti proibiti connessi previsti dall’articolo III della convenzione sul genocidio e il diritto dell’Africa del Sud di pretendere il rispetto da parte di Israele degli obblighi cui è tenuto per effetto della convenzione, sono di tale natura che il pregiudizio che potrebbero subire potrebbe essere irreparabile (vedere Applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), misure cautelari, ordinanza del 23 gennaio 2020, C.I.J. Raccolta 2020, p. 26, par. 70).
67. Durante il conflitto in corso, alti responsabili dell’ONU hanno più volte richiamato l’attenzione sul rischio di un nuovo peggioramento della situazione nella Striscia di Gaza. La Corte prende atto, per esempio, della lettera del 6 dicembre 2023 con cui il Segretario generale dell’ONU ha portato le seguenti informazioni all’attenzione del Consiglio di Sicurezza:
« Il sistema sanitario a Gaza sta per collassare …
Nessun luogo è sicuro a Gaza.
I bombardamenti delle Forze di difesa israeliane sono costanti e la popolazione non ha né ripari né prodotti di prima necessità per sopravvivere. Prevedo che le condizioni disperate che regna a Gaza provocheranno presto il collasso dell’ordine pubblico, ciò che renderebbe impossibile qualsiasi aiuto umanitario, anche limitato. La situazione potrebbe aggravarsi ancora se scoppiassero delle epidemie e se la pressione crescente provocasse spostamenti massicci verso i paesi vicini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................
Siamo di fronte a un grave rischio di crollo del sistema umanitario. La situazione degrada rapidamente; potrebbe trasformarsi in una catastrofe dalle conseguenze potenzialmente irreversibili per l’insieme dei Palestinesi oltre che per la pace e la sicurezza nella regione. Un simile esito deve essere evitato ad ogni costo. » (Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, doc. S/2023/962, 6 dicembre 2023.)
68. In una successiva lettera indirizzata il 5 gennaio 2024 al Consiglio di Sicurezza, il Segretario generale ha fatto il punto della situazione nella Striscia di Gaza evocando « ondate di morti e distruzioni … che continuavano a dilagare con la stessa intensità » (Nazioni Unite, lettera datata 5 gennaio 2024 indirizzata al presidente del Consiglio di Sicurezza dal Segretario generale, Consiglio di Sicurezza, doc. S/2024/26, 8 gennaio 2024).
69. La Corte prende anche atto della dichiarazione del 17 gennaio 2024 del commissario generale dell’UNRWA, al suo rientro dalla quarta visita alla Striscia di Gaza dall’inizio dell0attuale conflitto a Gaza, nella quale diceva quanto segue :
« Ogni volta che vado a Gaza, vedo con i miei occhi gli abitanti sprofondare sempre di più nella disperazione, lottando ogni minuto per la loro sopravvivenza. » (UNRWA, “The Gaza Strip: a struggle for daily survival amid death, exhaustion and despair”, Dichiarazione di Philippe Lazzarini, Commissioner-General of UNRWA, 17 gennaio 2024.)
70. La Corte ritiene che la popolazione civile della Striscia di Gaza resti estremamente vulnerabile. Ricorda che l’operazione militare avviata da Israele dopo il 7 ottobre 2023 ha soprattutto provocato decine di migliaia di morti e di feriti e causato la distruzione di abitazioni, di scuole, di istallazioni mediche e di altre infrastrutture vitali, oltre allo sfollamento massiccio della popolazione (vedere il paragrafo 46 più sopra). Rileva che questa operazione è tuttora in corso e che il primo ministro di Israele ha annunciato, il 18 gennaio 2024, che la guerra « durerà ancora molti mesi ». Oggi, molti Palestinesi della Striscia di Gaza non hanno accesso ai generi alimentari di prima necessità, all’acqua potabile, all’elettricità, alle medicine essenziali e al riscaldamento.
71. L’OMS ha stimato che il 15 % delle donne che partoriscono nella Striscia di Gaza sono suscettibili di soffrire complicazioni, e prevede un aumento dei tassi di mortalità materna e neonatale a cause della mancanza di accesso alle cure mediche.
72. In tali circostanze, la Corte ritiene che la situazione umanitaria catastrofica nella Striscia di Gaza rischia fortemente di deteriorarsi prima ancora che si giunga ad una sentenza definitiva.
73. La Corte ricorda la dichiarazione di Israele secondo cui avrebbe assunto alcune iniziative volte a esaminare e migliorare le condizioni cui è sottoposta la popolazione della Striscia di Gaza. Rileva anche che il procuratore generale di Israele ha recentemente affermato che l’invito ad aggredire deliberatamente la popolazione civile potrebbe dare luogo a procedimenti penali, soprattutto dei promotori di tali incitamenti, e che le autorità di polizia e giudiziarie starebbero esaminando diversi di questi casi. Misure di questo tipo, se dovessero essere incrementate, sarebbero però insufficienti a eliminare il rischio che si produca un pregiudizio irreparabile prima che la Corte pronunci una sentenza definitiva.
74. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che vi sia urgenza, nel senso che esista un rischio reale ed imminente che un pregiudizio irreparabile venga arrecato ai diritti che ha giudicato plausibili, prima che renda la sua decisione definitiva.
VI. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE
75. La Corte conclude, tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, che le condizioni previste dal suo Statuto perché possano essere disposte misure cautelari sussistano. Si può dare quindi luogo alla indicazione, in attesa della decisione definitiva, di talune misure dirette a proteggere i diritti rivendicati dall’Africa del Sud e giudicati plausibili (vedere il paragrafo 54 più sopra).
76. La Corte ricorda che, quando viene formulata una richiesta di misure cautelari, può, secondo quanto stabilito dal suo Statuto, indicare misure totalmente o parzialmente differenti da quelle sollecitate. Il paragrafo 2 dell’articolo 75 del Regolamento menziona espressamente questo potere della Corte, che ha già concretamente esercitato in diverse occasioni nel passato (vedere per esempio, Applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar), misure cautelari, ordinanza del 23 gennaio 2020, C.I.J. Raccolta 2020, p. 28, par. 77).
77. Nel caso di specie, esaminato il testo delle misure cautelari chieste dall’Africa del Sud unitamente alle circostanze della vicenda in esame, la Corte ritiene che le misure da indicare non debbano essere identiche a quelle che sono state chieste.
78. La Corte ritiene che, stante la situazione sopra descritta, Israele deve, conformemente agli obblighi che gli sono imposti dalla convenzione sul genocidio assumere tutte le iniziative in suo potere per prevenire la commissione, nei confronti dei Palestinesi di Gaza, di qualsiasi atto previsto dall’articolo II della convenzione, in particolare gli atti seguenti:
- a) uccisione di membri del gruppo,
- b) grave pregiudizio alla integrità fisica o mentale del gruppo,
- c) sottoposizione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza miranti alla sua distruzione fisica totale o parziale, e
- d) misure miranti a ostacolate le nascite all’interno del gruppo.
La Corte ricorda che simili atti sono previsti dall’articolo II della convenzione quando siano commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo come tale (vedere il paragrafo 44 più sopra). La Corte ritiene anche che Israele deve vigilare, con effetto immediato, che il suo esercito non commetta alcuno degli atti più su considerati.
79. La Corte ritiene anche che Israele deve assumere tutte le iniziative in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo dei Palestinesi della Striscia di Gaza.
80. Inoltre, la Corte è dell’avviso che Israele debba prendere senza ritardo iniziative effettive per permettere la fornitura dei servizi di base e dell’aiuto umanitario prescritto con urgenza assoluta per porre rimedio alle difficili condizioni di esistenza cui sono sottoposti i Palestinesi della Striscia di Gaza.
81. Israele deve anche assumere iniziative effettive per prevenire la distruzione e assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi alle accuse di fatti previsti dagli articoli II e III della convenzione sul genocidio commessi contro i membri del gruppo dei Palestinesi della Striscia di Gaza.
82. Per quanto riguarda la misura cautelare chiesta dall’Africa del Sud tendente a ottenere che Israele gli sottoponga un rapporto su tutte le iniziative che avrà preso per dare esecuzione alla presente ordinanza, la Corte ricorda che essa ha il potere, come previsto dall’art. 78 del suo Regolamento, di chiedere alle parti informazioni si tutte le questioni relative alla esecuzione delle misure cautelari disposte. Alla luce delle misure che ha deciso di fissare, ritiene che Israele debba fornirle un rapporto su tutte le misure che avrà preso per dare esecuzione alla presente ordinanza nel termine di un mese a partire dalla data di essa.
Il rapporto sarà poi comunicato all’Africa del Sud, che avrà la possibilità di formulare osservazioni in proposito.
83. La Corte ricorda che le sue ordinanze che indicano misure cautelari ai sensi dell’art. 41 dello Statuto hanno carattere obbligatorio e sono fonte di obbligazioni di carattere giuridico internazionale per tutte le Parti cui dette misure sono indirizzate (Accuse di genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa), misure cautelari, ordinanza del 16 marzo 2022, C.I.J. Raccolta 2022 (I), p. 230, par. 84).
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84. La Corte riafferma che la decisione resa nella presente procedura non pregiudica in alcun modo la questione della sua competenza a decidere sul merito della vicenda, né alcuna questione relativa della ammissibilità o al merito stesso. Essa lascia intatto il diritto dei Governi della Repubblica sud-africana e dello Stato di Israele di far valere le loro ragioni.
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85. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza sono tenute a rispettare il diritto internazionale umanitario. Nutre forti preoccupazioni per la sorte delle persone rapite durante l’attacco in Israele del 7 ottobre 2023 e da allora prigioniere di Hamas e di altri gruppi armati e fa appello per la liberazione immediata e incondizionata di questi ostaggi.
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86. PQM
LA CORTE,
Indica le seguenti misure cautelari :
1) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele deve, in conformità degli obblighi che gli derivano dalla convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, assumere tutte le iniziative in suo potere per prevenire la commissione, nei confronti dei Palestinesi di Gaza, di qualsiasi atto previsto dall’articolo II della convenzione, in particolare :
- a) uccisione di membri del gruppo ;
- b) grave pregiudizio all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo ;
- c) sottoposizione intenzionale del gruppo a delle condizioni di esistenza che provochino la sua distruzione fisica totale o parziale ; e
- d) iniziative dirette ad ostacolare le nascite in seno al gruppo ;
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sig. Moseneke, giudice ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ; Sig. Barak, giudice ad hoc ;
2) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele deve vigilare, con effetto immediato, affinché il suo esercito non commetta alcuno degli atti indicati al punto 1 qui sopra
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sig. Moseneke, giudice ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ; Sig. Barak, giudice ad hoc ;
3) Con sedici voti contro uno,
Lo Stato di Israele deve assumere tutte le iniziative in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo dei Palestinesi della Striscia di Gaza ;
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sigg. Barak, Moseneke, giudici ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ;
4) Con sedici voti contro uno,
Lo Stato di Israele deve prendere senza ritardo misure effettive per permettere la fornitura dei servizi di base e dell’aiuto umanitario necessario con assoluta urgenza per porre rimedio alle difficili condizioni di esistenza cui sono sottoposti i Palestinesi della Striscia di Gaza ;
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sigg. Barak, Moseneke, giudici ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ;
5) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele deve assumere misure effettive per prevenire la distruzione ed assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi alle accuse di atti vietati dagli articoli II e III della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio commessi contro i membri del gruppo dei Palestinesi della Striscia di Gaza ;
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sig. Moseneke, giudice ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ; Sig. Barak, giudice ad hoc ;
6) Con quindici voti contro due,
Lo Stato di Israele deve produrre alla Corte un rapporto sull’insieme delle misure prese per dare effetto alla presente ordinanza nel termine di un mese a partire dalla data della presente ordinanza.
FAVOREVOLI : Sig.ra Donoghue, presidente ; Sig. Gevorgian, vice-presidente ; Sigg, Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sig.ra Xue, Sigg. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sig.ra Charlesworth, M. Brant, giudici ; Sig. Moseneke, giudice ad hoc ;
CONTRO : Sig. Sebutinde, giudice ; Sig. Barak, giudice ad hoc ;
Redatto in inglese e in francese, il testo in inglese facendo fede, nel Palazzo della Pace, a La Haye, il ventisei gennaio duemilaventiquattro, in tre esemplari dei quali uno sarà depositato negli archivi della Corte e gli altri saranno trasmessi rispettivamente al Governo della Repubblica Sud-africana e al Governo dello Stato di Israele.
La presidente,
(Firmato) Joan E. DONOGHUE.
La Sig,ra giudice XUE aggiunge una dichiarazione all’ordinanza ; La Sig,ra giudice SEBUTINDE aggiunge all’ordinanza l’esposizione della sua opinione dissidente ; I Sigg. giudici BHANDARI e NOLTE aggiungono delle dichiarazioni all’ordinanza ; Il Sig. giudice ad hoc BARAK aggiunge all’ordinanza l’esposizione della sua opinione individuale.
(Siglato) J.E.D.
(Siglato) Ph.G