Detenzione illegale e diritti di difesa
- Dettagli
- Visite: 8201
Detenzione illegale e diritti di difesa
di Fulvio Vassallo Paleologo(*)
PARTE PRIMA
1. Il ministro Maroni ha approfittato anche della giornata dedicata al silenzio per le elezioni amministrative, continuando ad utilizzare il tema immigrazione per rilanciare la linea dura del governo contro i cd. clandestini. In un'intervista a Libero, il ministro ha annunciato un «decreto» da presentare «al prossimo Consiglio dei ministri...se il governo rimarrà in piedi...per correggere la direttiva europea che di fatto impedisce le espulsioni forzate» dei clandestini. C'è da augurarsi proprio che questo governo non rimanga in piedi. Con le intenzioni che annunciano i suoi esponenti c'è da attendere che anche con i nuovi governi nordafricani proseguano le stesse politiche di respingimento sommario già sperimentate con Moubarak, con Gheddafi, con Ben Alì, anche ai danni di potenziali richiedenti asilo. Il ministro aggiunge di avere intenzione di violare ancora la direttiva comunitaria 2008/115/CE che impone limiti e regole precise per i rimpatri forzati. «Abbiamo ribaltato il principio: la regola è l'espulsione coattiva e l'eccezione è il semplice foglio di via». «Del resto - prosegue il ministro- abbiamo cominciato a farlo già nei primi cinque mesi di quest'anno. I numeri dimostrano che abbiamo non solo evitato l'interpretazione restrittiva data dall'Ue con la direttiva del dicembre scorso, ma anche intensificato l'attività di espulsione. Secondo Maroni, “dal primo gennaio al 29 maggio 2011, gli extracomunitari effettivamente rimpatriati sono 9.318, praticamente il doppio di tutti quelli del 2010, grazie soprattutto agli accordi con la Tunisia». Il ministro dimentica che lo scorso anno gli arrivi furono meno di un decimo di quelli che si sono verificati negli scorsi mesi del 2011, mentre il numero di rimpatri effettivamente eseguiti non combacia con i dati settimanali diffusi dallo stesso ministero dell'interno, a meno che non siano proprio questi ultimi dati del tutto falsificati. In ogni caso l'accordo con la Tunisia, che meglio sarebbe definire intesa di cooperazione pratica di polizia non ha permesso che il rimpatrio di un migliaio di immigrati provenienti da quel paese, ad oggi è stato bloccato dal governo tunisino e più di un aereo che stava per riportare i migranti in Tunisia è stato fermato proprio sulla pista di decollo.
Se i risultati delle elezioni non segneranno la crisi definitiva del governo, Maroni è dunque pronto a fare emanare dal Consiglio dei Ministri un decreto legge per neutralizzare gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 28 aprile scorso, che di fatto ha rallentato le espulsioni , ma non i “respingimenti differiti disposti dal Questore”, per il contrasto tra la normativa italiana in materia di allontanamento forzato dei migranti irregolari e la Direttiva comunitaria 2008/115/CE. Un preciso impegno che il ministro si “gioca” in una giornata elettorale, nella quale forse farebbe meglio ad occuparsi delle operazioni di voto nei seggi infestati da rappresentanti dei partiti di governo, come a Napoli il candidato sindaco Lettieri, che cercano di condizionare il voto anche con la loro presenza vicimo alle cabine elettorali.
L'impegno di Maroni ad eludere la portata sostanziale della Direttiva comunitaria sui rimpatri segue alla circolare del Ministero dell'interno del 17 dicembre 2011, che consigliava alle Questure le soluzioni formali, in realtà autentici espedienti, per evitare una crescita incontrollabile del contenzioso. Su questo tema si era espressa anche la mozione imposta dalla maggioranza parlamentare in occasione del voto sulla guerra in Libia, nella quale era contenuto anche un impegno del Parlamento, per “superare le criticità derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo”. Un impegno a mettere ancora una volta l'Italia contro una Direttiva comunitaria in materia di immigrazione, una dichiarazione di guerra all'Unione Europea, foriera di altre condanne a livello internazionale, dopo la sonora bocciatura da parte della Corte di Giustizia del 28 aprile scorso, mentre si avvicina il termine del 20 luglio senza che il governo Berlusconi abbia dato attuazione alla Direttiva 2009/52/CE che prevede la regolarizzazione degli immigrati irregolari che denunciano una situazione di grave sfruttamento da parte del loro datore di lavoro. E poi ci si interroga sui motivi per i quali l'Unione Europea non considera più l'Italia come un partner affidabile in materia di immigrazione ed asilo, negando qualunque aiuto nella difficile situazione derivante dagli arrivi dalla Libia, un vera emergenza questa, molto diversa dalla “falsa” emergenza derivante dall'arrivo di 24.000 tunisini nei mesi scorsi.
Mentre la polizia si trova alle prese con norme di difficile applicazione perchè in contrasto con le direttive comunitarie, oltre che con il dettato costituzionale, si cerca di risolvere i problemi utilizzando surrettiziamente centri di accoglienza e centri di transito come centri di detenzione amministrativa, come è successo a Trapani ( Salina Grande) e a Porto Empedocle, oppure trasformando alcuni centri di accoglienza ed identificazione in CIE “temporanei”, fino al 31 dicembre 2011, come si verifica a Trapani ( Kinisia), a Potenza ( Palazzo San Gervasio) ed a Caserta ( Santa Maria Capua Vetere). A Lampedusa il centro di accoglienza e primo soccorso di Contrada Imbriacola funziona a corrente alternata come CIE e come centro di accoglienza, a seconda che arrivino migranti subsahariani ( questa è la definizione di moda per definire oggi i potenziali richiedenti asilo) o migranti “tunisini, o “nordafricani”, definizioni che si rivolgono agli immigrati che sono invece da respingere o da espellere immediatamente, almeno nelle intenzioni del ministro Maroni e dei suoi questori.
In questa situazione di grave confusione, prodotta anche dal succedersi caotico di ordinanze di protezione civile in attuazione della dichiarazione dello stato di emergenza (proclamata dal Presidente del Consiglio dei Ministri a febbraio, ma di fatto prorogata dal settembre 2002, dopo l'approvazione della Bossi-Fini, da tutti i diversi governi in carica) si assiste alla privatizzazione selvaggia di tutto il sistema di accoglienza, ed alla segretazione degli interventi di trasferimento dei migranti da un luogo ad un altro, misure coperte dal segreto militare, fino al punto di negare i più elementari diritti di difesa ed un libero esercizio del diritto di informazione. In ogni caso, in base alla Direttiva 2008/115/CE, “i cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l'arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea”. E invece la fantasia di Questori e Prefetti escogita luoghi sempre diversi per praticare il trattenimento amministrativo degli irregolari. L'unica cosa veramente importante per le istituzioni di controllo è che non possano avervi accesso avvocati, giornalisti ed associazioni indipendenti.
2. L'”emergenza” Lampedusa per effetto di numerosi arrivi dalla Tunisia già nel 2009 aveva consentito al governo di operare al di fuori delle regole, ricorrendo ad un decreto legge che per “salvare” i trattenimenti illegali nella struttura di Contrada Imbriacola, trasformava il Centro di prima accoglienza e soccorso in un centro di detenzione amministrativa. In occasione della conversione del decreto legge n. 11, emanato il 23 febbraio 2009, “recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori`, nel quale era stato inserito, con una manovra pretestuosa al limite della costituzionalità, l'art.5 che prolungava fino a 180 giorni la detenzione amministrativa per gli immigrati irregolari in attesa di espulsione, il governo veniva battuto. Una norma che si doveva approvare ad ogni costo, anche per dare una copertura “a posteriori` alle prassi illegittime adottate nell'isola di Lampedusa, dove si trovavano ancora migranti rinchiusi dal gennaio di quell'anno in un CIE “provvisorio`, che non era neppure un vero CIE, perché non era stato costituito secondo le procedure indicate dall`art. 14 del Testo Unico sull`immigrazione, ma con un decreto “fantasma” del Ministro dell`Interno. Poco dopo i lavori per la costruzione del nuovo CIE a Lampedusa, alla vecchia base Loran venivano bloccati dopo un esposto della Lega Ambiente che lamentava il mancato rispetto dei vincoli paesaggistici. In quella occasione la magistratura bloccò la costruzione del nuovo CIE di Lampedusa. Poi una rivolta dei migranti, trattenuti illegalmente da settimane, senza notifica di provvedimenti e senza convalide, esattamente come accade ancora oggi, segnò la distruzione quasi totale della struttura di Contrada Imbriacola e la sua chiusura. Successivamente quel decreto legge non ottenne la conversione in legge, anche se poi il governo utilizzò uno dei tanti “pacchetti sicurezza” per prolungare a sei mesi il periodo massimo di detenzione amministrativa. Il “successo storico” degli accordi con Gheddafi bloccò drasticamente gli arrivi. Di fatto il centro di Lampedusa continuò a restare operativo per tutto il 2010, anche se sistematicamente vuoto, poi all'inizio del 2011 la ripresa degli sbarchi prima dalla Tunisia e poi dalla Libia, con le scelte irresponsabili del governo che rifiutava prima la riapertura del Centro e poi il trasferimento degli immigrati verso altre strutture. Una serie di scelte scandalose che si sono tradotte nello scempio dell'immagine di Lampedusa sui media di tutto il mondo e in trattamenti disumani o degradanti ai danni degli immigrati abbandonati senza cibo e protezione per molte notti. Uno scandalo, una vicenda indegna di un paese civile che adesso in molti cercano di fare dimenticare. Fatti successi negli ultimi anni, addirittura pochi mesi fa, ma dei quali evidentemente nessuno vuole fare esperienza. Quello che prevale alla fine nella compagine di governo è il metodo Napoli, mettere la immondizia sotto il tappeto, trattando i migranti come rifiuti, e dedicarsi alla campagna elettorale, raccontando le solite menzogne.
3. Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana, “non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Questa norma vale anche per tutti gli immigrati irregolari, in base all'art. 2 del Testo Unico sull'immigrazione, comunque presenti sul territorio nazionale, siano pure trattenuti dentro CIE o centri di identificazione, di accoglienza o soccorso di varia natura. Qualunque misura limitativa della libertà personale adottata dall'autorità di polizia deve essere convalidata entro rigorosi limiti di tempo dall'autorità di polizia.
L`art. 5 comma 1 lettera f della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell`uomo afferma che “nessuno può essere privato della libertà , salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge`, tra i casi elencati ricorre appunto l`ipotesi “dell`arresto o della detenzione “regolari` di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d`espulsione o di estradizione. Ogni persona arrestata o detenuta in base a questa previsione “deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura`.
Secondo l`art. 5 comma 4, della stessa Convenzione, “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini l scarcerazione se la detenzione è illegittima`. Tutta la formulazione di questa norma si pone in contrasto con il prolungamento della detenzione amministrativa alla esecuzione della misura di allontanamento. In realtà quello che il governo italiano vuole è la trasformazione della funzione stessa della detenzione amministrativa, non più uno strumento per rendere effettive le espulsioni o i respingimenti, ma uno strumento propagandistico per infondere sicurezza nei cittadini, anche quando si rischia di sortire nei fatti il risultato opposto di ampliare ulteriormente le aree di clandestinità e la devianza sociale.
In base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell`Uomo, se l`art. 5 comma 1 lettera f.della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell`uomo (CEDU) ammette la detenzione amministrativa “regolare` di una persona “contro la quale è in corso un procedimento d`espulsione o d`estradizione`, occorre tuttavia che la misura limitativa della libertà sia “proporzionata ed adeguata`, e che abbia una durata commisurata all`esigenza di assicurare le misure di allontanamento forzato. Secondo la Corte Europea dei diritti dell`uomo, una violazione dall`art. 5 potrà risultare sia da una detenzione amministrativa “non conforme` rispetto a tali criteri, che dalla mancanza di un ricorso effettivo. Secondo l`art. 5.4 della CEDU “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinchè decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima`. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione arbitraria “ ha diritto ad una riparazione`. Anche in questo caso viene richiamato il principio che la decisione deve giungere entro un breve termine, e non certo entro mesi e mesi dall`inizio del trattenimento, sia pure come “ospiti`, in un centro di detenzione amministrativa.
Gli accordi di Schengen non impongono in Italia i centri di permanenza temporanea (oggi definiti come centri di identificazione ed espulsione CIE), ma solo che i singoli paesi che aderiscono all`intesa si dotino di misure di accompagnamento forzato “efficaci`. Anche se la direttiva (2008/115/CE) sui rimpatri, contiene la previsione della detenzione amministrativa per gli immigrati irregolari, addirittura fino ad un periodo di diciotto mesi, la stessa direttiva richiama il principio della adeguatezza e della proporzionalità delle misure di allontanamento forzato ( art. 15) ed afferma che il rimpatrio forzato deve costituire la soluzione estrema dopo il tentativo di rimpatrio volontario che va comunque tentato. In base agli articoli 7 ed 8 della Direttiva, nel caso di “partenza volontaria`, possono essere previste obblighi “di dimorare in un determinato luogo`, e solo quando non sia stata concessa la possibilità di una “partenza volontaria`, possono scattare le misure di rimpatrio e di trattenimento forzato. Ma in Italia di rimpatri volontari non ne parla nessuno e tutti pensano che basti prolungare i tempi della detenzione amministrativa per garantire maggiore efficacia alle espulsioni ed ai respingimenti. Una prospettiva smentita dai fatti, malgrado i numeri forniti da Maroni, dopo tanti pacchetti sicurezza, la percentuale degli immigrati effettivamente rimpatriati, calcolata sulla base del numero degli irregolari rintracciati sul territorio nazionale o alle frontiere è in costante calo, come si può ricavare anche dai dati ricostruiti nei Dossier della Caritas, che si basa peraltro proprio sui dati ufficiali forniti dal Ministero dell'interno. E la colpa di questo fallimento non può essere certo attribuito alla Corte Costituzionale o al Consiglio di Stato che hanno bocciato norme o circolari amministrative che apparivano in contrasto con il dettato costituzionale ( come nel caso dell'aggravante di clandestinità, del riconoscimento del giustificato motivo nei casi di mancato allontanamento dal territorio, e da ultimo in materia di rimpatrio forzato e trattenimento amministrativo).
La verità e che per effetto delle norme approvate dal governo Berlusconi, secondo stime contenute in relazioni tecniche predisposte negli anni scorsi, sarebbero stati necessari oltre duecento milioni di euro per moltiplicare i CIE e finanziare un prolungamento dei tempi della detenzione amministrativa che comunque non ha fatto aumentare significativamente, come si può verificare dopo il fallimento degli accordi con la Tunisia, il numero degli immigrati effettivamente accompagnati in frontiera. Senza barare sui dati, come fa oggi Maroni, e guardando le cifre in termini percentuali e non assoluti.
Tralasciamo i maggiori costi da prevedere per le convalide “a ripetizione`, spesso in automatico, malgrado i contrari orientamenti della Corte Costituzionale e della Direttiva comunitaria sui rimpatri. Convalide eseguite dai giudici di pace, con compensi fissi anche per i difensori d`ufficio e per gli interpreti, con una costanza ed una superficialità che continuano a stupire, non sembra proprio che il numero degli stranieri complessivamente internati nei CIE “tradizionali” possa aumentare in modo significativo in tempi brevi. I posti disponibili in regime di detenzione amministrativa sono sempre quelli, poco oltre 1500 e non sembra che possano aumentare tanto presto, oltre i 500 posti già previsti nell'Ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio del 23 aprile scorso, con la quale tre centri di accoglienza sono stati trasformati in CIE. Di fatto con il passaggio di molte competenze in materia di accoglienza alla protezione civile e con la trasformazione di alcune strutture di accoglienza in centri di trattenimento amministrativo si è scoperto il cd. uovo di Colombo. Si sono trovati i soldi e le procedura d'urgenza, che prima mancavano, per detenere in condizioni illegali, oltre i termini massimi di detenzione amministrativa dettati dall'art. 13 della Costituzione, migliaia di persone che avrebbero diritto comunque ad una accoglienza dignitosa, a procedure conformi alla legge ed alla Costituzione, e che soprattutto non dovrebbero essere massacrate a colpi di manganello ad ogni minima rivendicazione dei propri diritti. Dietro l'affidamento diretto di incarichi e contratti che si sta sperimentando in occasione di questa ennesima emergenza, si potrebbero celare i soliti noti, quei professionisti dell'accoglienza che in cambio di un silenzio omertoso sugli abusi ai quali assistono ottengono appalti in tutta Italia.
Quello che è certo, è che il clima di violenze e gli atti di autolesionismo all`interno dei centri di detenzione amministrativa non potrà che aggravarsi ulteriormente. Da Milano a Bari, da Trapani a Lampedusa, ormai è un susseguirsi di rivolte, tentativi di fuga ed atti di autolesionismo che solo una ferrea censura riesce a nascondere all`opinione pubblica. Ed al governo non resterà forse che moltiplicare ulteriormente i centri di detenzione amministrativi “camuffati` come centri di prima accoglienza finanziabili con la legge Puglia del 1995, una “prima accoglienza` dietro le sbarre, che potrà durare magari anche settimane, senza lo straccio di un provvedimento di respingimento o di trattenimento. E dove non ci saranno sbarre e porte di ferro saranno impiegati i manganelli per delimitare gli spazi e stabilire le regole di comportamento.
Oppure potrebbe verificarsi un'altra circostanza, e le avvisaglie sono già percepibili nei centri di detenzione dopo l'arrivo in massa degli immigrati tunisini nei mesi scorsi. Per fare posto ai nuovi arrivati potrebbero essere rimessi in libertà gli immigrati trattenuti da maggior tempo, e/o per i quali sia ormai chiaro che i paesi di origine non forniranno i documenti di riconoscimento e di viaggio necessari per il rimpatrio. Magari, qualcuno riterrà di risolvere il problema, e nascondere il fallimento delle politiche annunciate per placare l'ansia di sicurezza della opinione pubblica, consegnando agli immigrati rimessi in libertà l'intimazione “a lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale`. Un invito a nascondersi nella clandestinità, oppure un ordine impossibile da eseguire per chi si trova privo di mezzi e senza documenti di identità. Del resto, poi ci penserà il governo a reintrodurre una bella sanzione penale per l'inottemperanza ad un ordine del Questore. E così il circuito detenzione amministrativa-carcere potrà alimentarsi di nuovo, con grande vantaggio per i partiti che speculano sull'allarme sicurezza, ma con un ulteriore aumento dei casi di clandestinità e di devianza.
La detenzione amministrativa, così come oggi è praticata in Italia nei CIE, viola gli articoli 3 ( parità di trattamento), 13 ( obbligo di controllo giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale ed eccezionalità di tali provvedimenti) e 24 ( diritto di difesa per tutti, senza possibilità di differenze tra cittadini e stranieri) della Costituzione italiana. Le norme regolamentari e le prassi amministrative sono andate ancora oltre e sono innumerevoli i casi nei quali per effetto di provvedimenti amministrativi poi risultati illegittimi sono stati violati la riserva di legge ( solo la legge può stabilire la condizione giuridica dello straniero) ed il diritto di asilo, riconosciuti dall’art. 10 della Costituzione, rispettivamente al secondo ed al terzo comma.
Malgrado la Corte costituzionali nel 2001 con la sentenza n.105, abbia “salvato” i centri di permanenza temporanea, indicando modalità di applicazione delle norme orientate in senso conforme alla Costituzione, nella generalità dei casi queste prescrizioni vengono ancora oggi disattese. Nonostante il trasferimento delle competenze ai giudici di pace, sono sempre numerosi i casi di mancata convalida nei termini dei provvedimenti di trattenimento nei CIE, ed è ancora da applicare una sentenza della Corte di Cassazione che impone l’obbligo di una convalida effettiva con la comparizione dell’interessato e con il rispetto del principio del contraddittorio.( così la sentenza n. 4544 del 24/2/2010). Spesso gli immigrati vengono trasferiti da un centro ad un altro e questo impedisce un effettivo esercizio dei diritti di difesa. Talvolta viene impedito persino l'accesso del difensore al centro di detenzione e questo viola anche le norme sul diritto alla difesa contenute nella Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'Uomo.
Gli immigrati trattenuti nei CIE, malgrado i ricorsi contro l’espulsione o il respingimento, possono essere ancora oggi accompagnati in frontiera anche in pendenza del ricorso giurisdizionale. L’art. 24 della Costituzione, che stabilisce “per tutti” e non solo per gli italiani il diritto di far valere in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi, è di fatto contraddetto in tutte le fasi del trattenimento nei CIE. In molte sedi i giudici civili ritengono che il ricorso contro il respingimento differito disposto dal Questore ai sensi dell'art. 10 comma 2 del T.U. sull'immigrazione sia di competenza dei tribunali amministrativi, mentre i giudici amministrativi ritengono che si tratti di competenza dei giudici ordinari, con la conseguenza che spesso i migranti rimangono privi di un giudice che stabilisca la legittimità dei provvedimenti di allontanamento forzato, presupposto dell’internamento nei CIE. In sede di giudizio di convalida del trattenimento amministrativo il giudice rifiuta quasi sempre un riesame del provvedimento “presupposto” della misura di trattenimento e le convalide diventano mera acquiescenza alle richieste dei questori. Spesso gli immigrati sono consigliati male da interpreti forniti dalla Questura, e da avvocati d'ufficio che sono nominati pochi minuti prima delle udienze, come avviene anche quando sono indotti a chiedere il patteggiamento in sede penale, in assenza di un avvocato e di un interprete di fiducia. Eppure tutte le convenzioni internazionali e in particolare la Raccomandazione n. 1624 del Consiglio d’Europa nel 2003 indicano la necessità di una assistenza linguistica attraverso “interpreti indipendenti” durante i procedimenti di espulsione.
La stessa Raccomandazione, come la direttiva sui rimpatri 2008/115/CE richiamano la necessità dell’effetto sospensivo ( dell’espulsione) del ricorso giurisdizionale e del patrocinio gratuito per dare effettività ai diritti di difesa. Nei centri di detenzione amministrativa, o nei luoghi di transito temporaneo, come aeroporti ( es. Palermo), stazioni marittime ( es.Lampedusa) o hangar portuali ( es. Porto Empedocle), hanno libero accesso gli agenti diplomatici e consolari dei paesi dai quali si ritiene provengano gli immigrati, con la conseguenza che i potenziali richiedenti asilo sono spesso intimiditi e minacciati di gravi ritorsioni qualora insistano nella volontà di formalizzare la loro richiesta di asilo.
Come è dimostrato da diversi processi in corso e da numerose indagini giornalistiche, sembra che l’art. 13 terzo comma della Costituzione secondo cui “ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” , non abbia alcun valore all’interno dei CIE (come durante le operazioni di allontanamento forzato degli immigrati irregolari). Nella maggior parte dei casi anche sporgere denuncia è difficilissimo, per paura di ritorsioni e soprattutto perché l’accompagnamento forzato in frontiera costituisce una minaccia tanto grave che consiglia agli immigrati di fare tutto il possibile per evitarlo, incluso il silenzio sulle violenze subite o alle quali si è assistito.
PARTE SECONDA
1. Una politica migratoria puramente repressiva basata sulle misure di detenzione amministrativa e di allontanamento forzato, spesso prive di basi legali, non può che produrre una reazione violenta che stronca qualsiasi intervento di mediazione ed alimenta il conflitto dentro e fuori i centri di detenzione. Pochi giorni fa un immigrato tunisino coniugato con una cittadina europea, giunto nell'isola di Lampedusa e trattenuto nel centro di prima accoglienza e soccorso di Contrada Imbriacola, almeno così lo classifica il Ministero dell'interno, è stato pestato a sangue dagli agenti della Guardia di Finanza per poi essere arrestato. Come riferisce Gabriele Del Grande, nel sito www.fortresseurope.blogspot.com , “unico pescato nel mucchio dopo i violenti tafferugli tra i reclusi tunisini e le forze dell'ordine sfociati in un pestaggio. Un pestaggio annunciato. Lo dicevamo da giorni. Che al centro d'accoglienza di Lampedusa, trasformato di fatto dal 2 maggio in un centro di detenzione, la tensione stava salendo in modo preoccupante. E che presto sarebbe scoppiata l'ennesima rivolta. E così è stato. Il malcontento era già diffuso sin dal mattino, quando i trattenuti della sezione degli africani erano stati trasferiti al porto per imbarcarsi sulla nave che li ha portati nei centri d'accoglienza della penisola. Ma la scintilla che ha fatto incendiare gli animi è stato la cacciata di alcuni giornalisti, che nel pomeriggio si erano avvicinati al centro per fare delle riprese. I militari li hanno invitati ad allontanarsi. E quando i reclusi hanno visto la scena, hanno inscenato una rumorosa protesta. Alcuni sono saliti sui tetti, altri hanno scritto su dei cartelli “Libertà” e tutti in coro hanno cantato lo slogan “Aiuto! Libertà!”. Dopodiché in massa hanno tentato di sfondare il cancello della recinzione del blocco senonché dall'altra parte si sono trovati gli agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, pronti a caricare. Ne sono seguiti pesanti tafferugli, durante i quali è stata anche danneggiata un'auto. Alla fine degli scontri, si sono contati feriti sia tra gli agenti di Guardia di Finanza e Carabinieri, sia tra i reclusi. Un finanziere è rimasto ferito al setto nasale dopo essere stato colpito da una pietra al viso di rimbalzo. A lanciare la pietra nel mezzo della mischia, sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, proprio Nizar. Che per quell'affronto ha pagato con un pestaggio in piena regola. Lo hanno confermato due testimoni oculari”. Nonostante presso il centro di prima accoglienza e soccorso di Lampedusa, dove si trovava recluso da ben 25 giorni, Nizar avesse già conferito procura generale ad un difensore di fiducia, nel processo per direttissima che si è svolto a suo carico è stato assistito soltanto da un avvocato d'ufficio. Un avvocato assegnato d'ufficio malgrado la precedente nomina di un avvocato di fiducia, che è stato tenuto all'oscuro del suo trasferimento ad Agrigento e dello svolgimento del giudizio per direttissima, sabato 28 maggio. A Nizar è stato tolto persino il telefonino, che invece dovrebbe essere consentito in tutti i CIE e non gli è stato possibile comunicare né con l'avvocato di fiducia, né con la moglie che si trova in Olanda, in avanzato stato di gravidanza. Si è poi appreso che Il Tribunale di Agrigento ha scarcerato Nizar, dopo una condanna con patteggiamento per lesioni nei confronti di un dirigente della polizia e di danneggiamento ad un'autovettura della finanza. Con il patteggiamento il giudice ha comminato 8 mesi di reclusione, pena sospesa e ha dichiarato cessati gli effetti della misura cautelare in carcere. Nizar è stato quindi rinchiuso nel centro di smistamento per richiedenti asilo di Porto Empedocle, ubicato in un capannone nell'area portuale, non si sa sulla base di quali autorizzazioni amministrative, una struttura che dovrebbe servire allo smistamento dei richiedenti asilo verso i centri di accoglienza e che invece viene utilizzata di fatto come centro di trattenimento amministrativo. A seconda di chi ci viene rinchiuso non vengono fatti entrare neppure gli avvocati nominati dagli immigrati. Ed è quello che appunto è successo a Nizar domenica 29 maggio.
Quando l'avvocato di fiducia si è recato nel pomeriggio di questo giorno presso il centro di transito di Porto Empedocle, ha ricevuto, da parte del funzionario di pubblica sicurezza di turno, un diniego di ingresso nell'hangar portuale dove era rinchiuso Nizar, un luogo usato normalmente come centro di smistamento per richiedenti asilo. L'avvocato si è dovuto quindi rivolgere alla Prefettura di Agrigento per chiedere di essere autorizzato ad incontrare il proprio assistito. Il funzionario della Prefettura di Agrigento ha preteso una richiesta formale, ventilando addirittura la necessità che fosse il Ministero dell'Interno a dovere autorizzare l'avvocato all'incontro con Nizar ! Ancora una volta, in modo inconfutabile, è stato negato un corretto esercizio dei diritti di difesa.
In base all'art. 13 della direttiva 2008/115/CE, che adesso Maroni vorrebbe “sterilizzare”, in modo da superare le “criticità” derivanti dalla sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia del 28 aprile scorso, “al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Direttiva, l'autorità o l'organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno”. In particolare, con una previsione cogente che nessuna circolare o ordinanza ministeriale potrebbe derogare,” il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un’assistenza linguistica”.
Inoltre “gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE. Peccato, se non fossero così fuori moda, forse sarebbe bastato richiamare gli articoli 13, 24 e 113 della Costituzione italiana, ma per molti questori, in linea con i ministri di riferimento, sono ormai norme che recano soltanto impaccio alla esecuzione delle misure di allontanamento forzato.
2. Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2011 sulla concessione della protezione temporanea, sono esclusi dalla possibilità di ottenere un permesso per motivi umanitari temporanei tutti i migranti “nord africani” che sono sbarcati sulle nostre coste dopo il 5 aprile 2011 (come se dal 6 fosse tornata la calma in Tunisia, Libia ed Egitto, come se in Libia non ci fosse una guerra.. che ha prodotto 200.000 arrivi in Tunisia e 100.000 in Egitto). A nulla sono valsi gli appelli dell'ACNUR e di altre organizzazioni internazionali di tenere aperte le frontiere di fronte ad un afflusso che è direttamente collegato ad una situazione di grave crisi politica e di fuga da zone di guerra.
Difficilmente tutti i migranti che sono giunti o giungeranno ancora dal “nordafrica” potranno essere detenute nei CIE (ufficiali), ancora al collasso, con i magistrati che rimettono in libertà i migranti perché il nostro paese non ha ancora attuato la Direttiva comunitaria 2008/115/CE sui rimpatri che limita il ricorso alla detenzione amministrativa. Una direttiva che per i giudici italiani è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento, almeno nei punti in cui risulta sufficientemente chiara e circostanziata. Dunque occorrerà disperderli nella Penisola o rimpatriarli con procedure sommarie. E magari attivare nuove operazioni di respingimento collettivo a mare, anche a costo di fare vittime o di sparargli addosso. Una eventualità che la Lega di Speroni accetta esplicitamente. Oppure basterà alternare rigore e lassismo, come quando la polizia ha fatto fuggire migliaia di migranti dai centri di accoglienza, con il risultato che su 24 mila tunisini che vi avevano diritto, soltanto 11 mila circa hanno presentato domanda di protezione umanitaria temporanea.
Intanto il 7 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che dichiara “ lo stato d’emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale”.
Un provvedimento impresentabile e privo di motivazioni conformi al dettato costituzionale, con il quale si prevede «l’ineludibile esigenza di assicurare l’urgente attivazione, in coordinamento con il ministero degli Affari esteri, di interventi in deroga all’ordinamento giuridico”. Si dà il via in questo modo alla sospensione delle garanzie previste dello Stato di diritto per i migranti nei paesi di transito, con preoccupanti conseguenze anche sullo stato giuridico di quelli che riescono a raggiungere il nostro territorio. Questi i passaggi più inquietanti del decreto: “Ritenuta l’ineludibile esigenza di assicurare l’urgente attivazione, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, di interventi in deroga all’ordinamento giuridico sicchè si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 4 comma 2… in considerazione di quanto in premessa.. è dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio del nord Africa per consentire un efficace contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale”
Dunque il Presidente del Consiglio dei ministri, in virtù di non meglio precisati poteri internazionali, dichiara lo stato di emergenza in un numero indefinito di stati del Nord Africa, forse anche l’Egitto, l’Algeria ed il Marocco, (ma anche in Italia), e nascondendosi dietro l’emergenza “umanitaria”, svela il reale obiettivo di “efficace contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale”. Per “contrastare” l’immigrazione irregolare non si lesineranno “interventi in deroga all’ordinamento giuridico”.
Sorgono spontanee delle domande: come può un Presidente del Consiglio dei ministri italiano decretare lo stato di emergenza in altri stati di un altro continente non identificati nè elencati neppure numericamente? Cosa intende per “efficace contrasto”? Ce lo domandiamo perché oggi al Tg 3 l’ex ministro Castelli non ha escluso che si possa ricorrere alle armi per contrastare l’immigrazione clandestina. In base a quali indici si può affermare che “la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dell’attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa”? Se è così veramente, dal momento che lo stesso presupposto potrebbe consentire il rilascio di altri permessi di soggiorno per motivi umanitari o per protezione sussidiaria, anche in base alle direttive comunitarie, perché si fa di tutto per respingere, espellere, detenere persone che provengono o potrebbero prevenire da zone così instabili ? E cosa è cambiato nei suddetti paesi dal 5 ( data del primo decreto emergenza) al 7 aprile ( data del secondo decreto che dichiara lo stato di emergenza, questa volta non solo sul territorio nazionale, ma addirittura in altri paesi ) ?
Ma soprattutto quando si ritiene “l’ineludibile esigenza di assicurare l’attivazione di interventi in deroga all’ordinamento giuridico” cosa vogliono realizzare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il suo governo? Riportare ancora poliziotti o finanzieri italiani nei paesi nordafricani, magari in missione umanitaria, ma i realtà allo scopo di bloccare le partenze dei “clandestini” verso l'Italia, sulla base degli accordi operativi conclusi con Gheddafi, di cui tanti cominciano ad avere nostalgia? Sovvertire l’intero ordinamento giudiziario, magari anticipando quello spostamento di poteri dalla magistratura alla polizia che è il fulcro della riforma del processo breve, o legittimare i respingimenti collettivi in acque internazionali, vietati da tutte le convenzioni internazionali? Sembra proprio di essere di fronte a provvedimenti da stato di polizia, le persone vengono respinte o espulse senza uno straccio di provvedimento, senza diritto a comprendere cosa sta succedendo loro, senza diritto di difesa. Ci chiediamo: domani, che senso avrà entrare in un aula di giustizia dove campeggia la scritta “La legge è eguale per tutti”?.
Il nostro ordinamento giudiziario, come il diritto internazionale, richiamato dall’art.10 e 11 della Costituzione, vietano i respingimenti collettivi senza identificazione certa, e considerano ancora reato rinchiudere per giorni le persone in centri chiusi, come i centri di accoglienza organizzati nelle tendopoli, vietando loro di comunicare con l’esterno, compresi avvocati e magistrati. Nessuna privazione della libertà personale (neppure sotto forma di rimpatrio) è consentita senza previa convalida giudiziaria. Questo lo afferma la Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 105 del 2001 e, nel rispetto della gerarchia delle fonti, nessun provvedimento del capo del governo, o peggio di un questore, può sovvertire l’impianto costituzionale delle misure limitative della libertà personale.
Il decreto del 7 aprile si basa su una doppia falsificazione. Ed infatti riporta tra le premesse la considerazione che la crisi nel Maghreb avrebbe prodotto l’emigrazione in Tunisia di “un gran numero di cittadini libici” e dopo avere fatto riferimento alla richiesta rivolta dai governi tunisino ed egiziano a quello italiano di “attività di carattere umanitario” dichiara lo stato di emergenza non solo per aiutare i Paesi del Nordafrica e per svolgere effettive e concrete attività di carattere umanitario ma per “consentire un efficace contrasto dell’eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale”. Alla fine conta solo impedire ai migranti,senza distinzioni, di raggiungere l'Italia.
Il decreto del 5 aprile 2011, che all’art. 1 stabiliva gli aventi diritto al permesso per protezione temporanea, esclude tutti i cittadini Nord Africani entrati in Italia dopo la mezzanotte del 5 aprile 2011. E consente il rilascio del permesso solo se si presenta richiesta di permesso entro otto giorni dall’ingresso, quando nessuno ha provveduto ad una identificazione immediata, e dunque non si è attribuita una data certa agli ingressi. Per tutti quelli che sono approdati faticosamente dopo il 5 aprile, o approderanno nei prossimi giorni,o che magari sono andati in Francia dopo essere stati lasciati liberi di fuggire, il sogno del permesso di soggiorno scompare presto, dopo la speranza, l’incubo del decreto di espulsione o di un respingimento.
Ora, delle due l’una: o allo scoccare della mezzanotte del 5 aprile 2011 ogni emergenza umanitaria nei territori nordafricani è magicamente rientrata e quindi non è necessario proteggerne i cittadini con il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, oppure tale emergenza non è rientrata anzi si è esasperata così tanto da far decretare lo stato di emergenza in tali stati nord africani dal premier italiano, ed allora tutti i migranti nordafricani sbarcati anche successivamente al 5 aprile avranno diritto ad esigere protezione e soggiorno regolare. Non si può decretare con due atti successivi sottoscritti dalla medesima mano (del capo del governo) a due soli giorni di distanza, che c’è uno stato di emergenza umanitaria che finirà il 5 aprile e che impone di proteggere i migranti e poi, due giorni dopo, che c’è uno stato di emergenza che non è finito il 5 aprile e che impone di contrastare l’afflusso degli stessi migranti. O meglio, si può -lo si è fatto- ma è un modo di decretare assolutamente schizofrenico che testimonia il livello di disperazione nella quale sono caduti i nostri governanti dopo gli insuccessi europei e la demolizione di buona parte della legge Bossi-Fini da parte dei giudici.
Ma soprattutto quello che uno stato di diritto non può fare è derogare con un formula tanto generica al proprio “ordinamento giuridico”. E chi deciderà della portata delle deroghe se non il capo del governo? Dove finiranno i poteri di controllo del Parlamento e della Magistratura sugli atti del governo? Un colpo di mano che non è permesso da alcuna legge vigente in Italia, neppure dalla legge 225 del 1992 che istituisce la protezione civile, ed accorda al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza solo in casi determinati e con la rigida indicazione delle disposizioni che saranno derogate. Se si arriva a tanto e per mano di un solo uomo, che non rappresenta il popolo ma il Governo, ovvero il potere esecutivo, la nostra democrazia si trasforma drammaticamente in uno stato di polizia.
Eppure si è preferito proseguire con lo strumento delle ordinanze da protezione civile, come è successo ancora una volta con l'Ordinanza n. 5835 del 23 aprile 2011 che istituisce tre nuovi centri di identificazione ed espulsione ( temporanei) trasformando lo stato giuridico di tre tendopoli già esistenti e dei relativi occupanti. Ne sono seguite procedure di convalida dagli esiti contrapposti, con la convalida dei decreti di trattenimento a Santa Maria Capua Vetere, in una situazione tanto confusa, dal punto di vista del rispetto dei termini di legge, che ne è scaturita una denuncia alla locale procura della Repubblica, mentre a Bari analoghi provvedimenti di trattenimento di immigrati che si trovavano all'interno del CIE, pur facendo parte dal medesimo gruppo proveniente da Lampedusa, portato in “crociera detentiva” per una settimana sulla nave Excelsior, sono stati rimessi in libertà.
E questo non è solo folle, è inquietante e, come il caso di Nizar, familiare di cittadino comunitario illegalmente trattenuto in uno stato di detenzione amministrativa in un hangar portuale, merita la risposta più forte in termini di denuncia legale, anche a livello internazionale, di mobilitazione e di iniziativa politica.
(*) Università di Palermo