A proposito di razzismo...
- Dettagli
- Visite: 5913
N. 9301.09 P.M. Trib. Napoli
N.455.09 R.I.M.C. personali
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE PENALE
Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
ORDINANZA SU RIESAME AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE PERSONALE
Pierluigi Di Stefano presidente estensore
Maria Grassi giudice
Lucia Spagnuolo Vigorita giudice
ha pronunziato il seguente dispositivo di
ORDINANZA
Su riesame presentato nell’interesse di Trajkovic Renata avverso il decreto del PM del tribunale di Napoli che in data 19.2.2009 disponeva il sequestro probatorio.
Nel procedere a perquisizione alla ricerca di armi (sulla base di notizia confidenziale definita “degna di fede”, ma poi risultata di fatto infondata), la Polizia di Stato rilevava che la ricorrente era in possesso di denaro ed oggetti in oro, custoditi all’interno della propria abitazione.
Per comprendere quale sia la notizia di reato (cosa che, si preannunzia, non è facile), innanzitutto è opportuna una verifica di quanto riferito dalla pg: la “comunicazione di notizia di reato” indica la responsabilità della donna per “RICETTAZIONE (art. 648 cp)”. Ma poi, nel testo di tale comunicazione di reato, chiarisce che non si tratta di una “notizia” di reato, ma di una “idea” di reato, in quanto si legge “ … al fine di accertare se risultano essere provento di furto e/o rapina”; inoltre tale “idea” viene riferita solo ai gioielli e non al denaro; perché quindi lo abbia sequestrato, la pg non lo dice.
Il decreto di convalida di sequestro del PM (in ogni caso nullo per la totale assenza di indicazioni sulle esigenze probatorie) recita “reato previsto dall’art. 648 cp commesso in Napoli in data 19.2.2009”. Pur a fronte della apparente precisione della contestazione (reato “commesso” quel giorno e non “accertato” quel giorno), in realtà non vi è alcuna specificazione del fatto.
Per comprendere quale possa essere la notizia di reato, non è utile neanche la valutazione della ragione della perquisizione, motivata come sopra detto dal sospetto – ingenerato da una fonte che avrà, si immagina, ormai perso di credibilità - della presenza di armi; anzi, il fatto che si cercassero armi, rende anche misterioso il perché la attenzione degli inquirenti si incentrasse su oggetti di natura diversa e non oggettivamente “criminosi”.
Non resta, allora, che uno sforzo di fantasia di questo Collegio per comprendere in cosa consista la notizia di reato.
SI potrebbe pensare che sia stato il certificato penale a dare causa al “sospetto”; ma, innanzitutto, il certificato in atti porta la data del 13 marzo 2009, quindi non è la copia in atti la ragione né del sequestro di pg, né della convalida, atti antecedenti; poi va tenuto conto che il contenuto del certificato non è granché, rispetto a quelli ben comuni in questo tribunale : vi sono state sì tre condanne per furto ed una per tentato furto, ma sono reati commessi all’età di 14 anni (quindi il fatto più recente è di oltre undici anni fa).
Ne consegue che anche tale certificato, ancor più se letto unitamente alla circostanza della mancanza di carichi pendenti, non giustifica l’ipotesi di possibile notizia di reato.
Resta una sola possibilità: poiché il luogo di residenza viene definito negli atti un “campo nomadi”, la signora Renata Trajkovic è, molto probabilmente, una “zingara”.
Sembra allora probabile che sia stato spostato l’ambito di ricerca degli elementi significativi di una ipotesi di notizia di reato dalla “condotta personale” alla “appartenenza” ad una data etnia (o gruppo sociale ben determinato e “separato”).
Rileva allora il tribunale che non si vuole certo negare l’importanza del notorio dato statistico che gli “zingari” commettono con maggiore frequenza di altri gruppi etnici/sociali furti – e che quindi essere “zingaro” possa già essere utilizzato ai fini di ricostruire una notizia di reato.
Ma in realtà, se anche contro tale utilizzazione non vi sono né il diritto, né la logica, né il buon senso, vi è un grave problema di opportunità legato alle esigenze della etnia/gruppo sociale maggioritario nel circondario di questo tribunale, ovvero i “napoletani” o, più in generale, i “campani”. Come tutti sanno, si tratta di un gruppo tradizionalmente accusato di essere particolarmente incline ai delitti contro il patrimonio, con ulteriore e grave involuzione verso i reati violenti e di criminalità organizzata, nonché di traffico di droga (si vocifera addirittura che, proprio nella stessa zona di “Scampia”, vi sia un fiorente mercato di droga gestito dalla criminalità organizzata e vi siano molti soggetti dediti, in forma “sciolta”, a rapine, estorsioni ed altri reati contro il patrimonio anche con uso di armi e violenza).
Ritenere quindi significativo quale notizia di reato l’essere “zingaro”, imporrebbe di accettare per qualsiasi napoletano di essere automaticamente sospetto, laddove fuori di questo territorio si trovasse ad avere possesso di beni senza portare con sé la documentazione a sostegno (statini paga per i soldi, documenti di acquisto per gli oggetti etc); la cosa sarebbe poi particolarmente problematica per coloro che dovessero avere beni non corrispondenti al reddito ufficiale, finendosi così per introdurre surrettiziamente una sorta di confisca per il napoletano evasore fiscale che si recasse fuori città con denaro od oggetti di valore.
Ritiene allora il tribunale che, a tutela del gruppo/etnia qui maggioritario, non sia opportuno utilizzare la appartenenza etnica/sociale quale indizio/notizia di reato.
Ritenuto quindi di non utilizzare l’unico indizio, il sequestro è pertanto ingiustificato.
PQM
Annulla il decreto impugnato e dispone la immediata restituzione di quanto in sequestro a Trajkovic Renata.
Manda per la esecuzione al Commissariato della Polizia di Stato di Napoli Scampia, con facoltà di subdelega.
Manda alla cancelleria per gli avvisi.
Napoli così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2009
Il presidente estensore